Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Collaudo Statico


COLLAUDO STATICO

L'importo delle opere da considerare per l'applicazione dell'aliquota sarà dato dal costo totale delle strutture collaudate al lordo dell'eventuale ribasso d'asta e maggiorato dell'eventuale aumento d'asta, nonché della revisione prezzi.

La documentazione da redigere da parte del collaudatore dovrà comprendere:

  1. relazione illustrativa delle opere.

  2. verbali di visita e delle operazioni effettuate.

  3. verbali delle prove di carico.

  4. certificato di collaudo.

Il compenso relativo a tale prestazione professionale è determinato secondo l'articolazione seguente:

  1. ONORARIO 'A' - CONTROLLO CALCOLI STATICI

    (Collaudo in C.O. - controllo Calcoli Statici)

    L'onorario 'A' sarà compensato secondo la Tab. A classe e categorie "If/Ig/IXa/IXb/IXc" in ragione dello 0,20 dell'aliquota c) della Tab. B..

    0,20 x 0,28 x K(Tab. 'A' cat. 'Ig') x Imp. Strutture /100 = £. ………………

    I compensi accessori, ai sensi dell'art.13 T.P., sono fissati in ragione del 15%.

  2. ONORARIO 'B' - VIGILANZA E CONTROLLO SUI LAVORI

    (Assistenza e Direzione Lavori, Controllo, Verifiche, Sopralluoghi, Controllo Esecuzione Lavori Strutt.)

    L'onorario 'B' sarà compensato secondo la Tab. A classe e categorie "If/Ig/IXa/IXb/IXc" in ragione dello 0,50 dell'aliquota g) della Tab. B..

    0,50 x 0,35 x K(Tab. 'A' cat. 'Ig') x Imp. Strutture /100 = £. ………………

    I compensi accessori, ai sensi dell'art.13 T.P., sono fissati in ragione del 50%.

  3. ONORARIO 'C' - CERTIFICATO DI COLLAUDO

    (Collaudo Amministrativo)

    La percentuale della Tab. 'C' è di norma desunta dalla colonna "Senza Reparto".

    L'onorario 'C' sarà compensato secondo la Tab. C.

    K(Tab. 'C' senza rip.) x Imp. Strutture /100 = £. ………………

    I compensi accessori, ai sensi dell'art.13 T.P., sono fissati in ragione del 60%.

    Al totale dei compensi così determinati verrà operata una decurtazione di 1/3 se si tratta collaudatore funzionario dello Stato o di Enti Pubblici in attività di servizio.

    N.B.: Il collaudo statico è calcolato solo ed esclusivamente sull'importo delle strutture.

    N.B.: Per quanto concerne gli onorari per prestazioni relative al condono edilizio si rimanda a quando riportato nel capitolo 'Tariffa Professionale Prestazioni relative al Condono Edilizio' nel menù generale dell'help.

MAGGIORAZIONI

ART.19/D T.P.

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla Tab. 'C' sarà aumentato da un minimo del 15% ad un massimo del 30%. (Con l'art.2 D.M. 18.09.1967 nr.17321 tale maggiorazione è portata al 30%.).

ART. 19/E T.P.

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla Tab. 'C' sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50%.

STRUTTURE SPECIALI

Su tutte le prestazioni relative i collaudi statici (certificato di collaudo, revisione dei calcoli di stabilità e verifiche, riscontri e prove di carico) può applicarsi una maggiorazione fino al 100% dell'onorario base per strutture speciali.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Nel caso di commissioni di collaudo i predetti rimborsi spese spettano a ciascun membro del collegio.

Art.3 D.M. 4 aprile 2001 conglobamento spese e compensi accessori

  1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni (€ 25.822,84) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (€ 51.645.689,91). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

  2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

COMMISSIONE DI COLLAUDO ART.3 D.M.17321

Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga dell'art.7 della tariffa nazionale aumentata del 70% se la commissione è composta di due membri e del 120% se la commissione è composta di tre membri.