Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Tariffa Rilascio del Nulla-Osta Prevenzione Incendi (n.o.p.)


Direttive deI C.N.I. per la determinazione degli onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/1984 per il rilascio deI N.O.P.

La legge 7-12-1984 n. 818 prevede una serie di adempimenti che vedrà impegnati gli ingegneri, unitamente ad altre Categorie professionali, per prestazioni relative alle consulenze per la richiesta di rilascio deI nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982).

In particolare gli artt. 1 e 4 della legge hanno introdotto una nuova metodologia per il rilascio deI certificato di prevenzione incendi e deI suo rinnovo, in fattispecie con l'introduzione deI certificato di nullaosta provvisorio (NOP).

Il D.M. 1985, inerente le direttive sulle norme più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, richiama l'introduzione di un modulo prestampato in cui sono specificate le documentazioni tecniche richiamate nell'art.2 deI citato decreto, costituite da relazione, elaborati grafici, documentazione qualificata suI piano tecnico, certificazioni da redigere dai professionisti ingegneri.

Tra questi elaborati si richiama l'attenzione in particolare sulle certificazioni che sono rilasciate, anche sotto forma di perizia giurata, dai professionisti iscritti negli Albi e, su domanda, negli Elenchi di cui aI D.M. 25-3-1985.

Premesso che, in linea di massima, tutte le prestazioni vanno comunque computate a discrezione, conformemente all'art. 5 della Tariffa nazionale di cui alla legge 2-3-1949 n. 143 e successive modificazioni, in ossequio alla deliberazione in merito assunta dalI'Assemblea dei Presidenti, tenutasi a Roma il 14 giugno 1985, con la quale è stata auspicata l'opportunità che vengano unificate le valutazioni dei compensi a favore di tutti gli iscritti a gIi Ordini Provinciali, il CNI ha esaminato le varie soluzioni che gli sono pervenute e ritiene di poter proporre, pur nella complessità della materia, le seguenti valutazioni, con la precisazione che le stesse indicano soltanto l'ordine di grandezza della discrezionalità.

1) Contenuto delle dichiarazioni documentazioni, certificazioni e perizie.

Nell'espletamento deI proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di fatto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate daI Comando Provinciale dei Vigili deI Fuoco e dalle norme contenute neI D.M. 8 marzo 1985 in materia di prevenzione incendi.

Le dichiarazioni, relazioni, documentazioni, certificazioni e perizie non devono, ne possono essere un attestato di regolamentarità o di certificazione di prevenzione incendi o di nulla-osta provvisorio spettando tale certificazione soltanto aI Comando Provinciale dei Vigili deI Fuoco.

2) Fasi schematizzate dalla prestazione complessiva.

a) 1 - sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette, secondo il D.M. 16-2-1982;

    2 - individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività;

    3 - eventuali successivi sopralluoghi necessari per il puntuale rilievo delle situazioni esistenti;

b) - compilazione della documentazione richiesta per il rilascio deI N.O.P. (con esclusione delle perizie giurate richieste dall'art. 4 della legge 818184).

Alle due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote:

a): 70%

b): 30%

3) Valutazione dei compensi

Si propone la seguente formula:

C = (F + S p) x a 

dove:

  • C è il compenso risultante;
  • F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in L. 400.000 (€ 206,58);
  • p è il compenso in lire relativo alla singola attività: tale valore è tabellato (vedi allegato A) in funzione di un parametro m definito neI seguito (per valori di m non compresi nella tabella si adotta l'interpolazione lineare; per valori di m superiori a L. 100.000 (€ 51,65) il compenso p può essere concordato);
  • m = h x S;
  • h = parametro di rischio-complessità, assunto pari alle "ore massime" indicate per ogni singola attività dalla Circolare M.I. n. 25 deI 2-6-1982;
  • S = parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui aI D.M. 16-2-1982 alla superficie in mq. Moltiplicata per il parametro q definito neI seguito. Per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo deposito, la superficie viene dimezzata;
  • q = parametro deI carico d'incendio, dato dalla seguente tabella:
 

carico d'incendio specifico - q

=< 30 Kg./mq. - 1

     60 Kg./mq. - 1,1

     90 Kg./mq. - 1,2

    120 Kg./mq. - 1,3

    180 Kg./mq. - 1,5

>= 240 Kg./mq. - 1,7  

Valori particolari di S:

  • per le attività 1, 2, 3, 4, 5: S = K/2.000 dove K è il valore in Kcal/h (o in kcal) deI gas combustibile in lavorazione oraria (o in deposito)
  • per le attività 6 e 97. S = D2 x L/4 dove D è il diametro della tubazione in cm;
  • L è la lunghezza della condotta in km
  • per le attività 7 e 18: S = 20 per ogni impianto di distribuzione
  • per l'attività 91: S = K/4.000 dove K Š la potenzialità termica complessiva in kcal/h
  • per l'attività 94: S = (superficie coperta) x 9/10
  • per l'attività 95: S = (numero dei piani x 20) + 50
  • per i depositi e serbatoi non interrati: S = (a carico d'incendio)/10.000
  • per i depositi e serbatoi interrati: S = (carico d'incendio)/15.000
  • a = ISTAT/183,7 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice deI costo della vita da adottarsi costante per ogni anno e pari a quello deI gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1985 pari a = 183,7.

4) Eventuali correzioni dei compensi calcolati

Inoltre indicando con N il numero di attività soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell'effettivo maggiore (o minore) impegno:

  • per N = 1: si ammette una maggiorazione fino aI 100%

  • per N = 2: si ammette una maggiorazione fino aI 50%

  • per N > 3: si ammettono eventuali congrue maggiorazioni o diminuzioni discrezionali.

5) Oneri non compresi nei compensi calcolati

DaI compenso calcolato aI punto 3 sono espressamente esclusi:

  • i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche, che verranno computati a vacazione;
  • l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa;
  • le perizie giurate;
  • i compensi accessori.

6) Incarichi congiunti

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti + 60%

per 3 professionisti + 110%

per 4 o più professionisti + 140%

7) Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità degli artt. 4 e 6 della tariffa professionale.

8) Responsabilità deI professionista.

Il professionista (o i professionisti) si rende pienamente responsabile della veridicità delle documentazioni da lui rilevate e redatte con riferimento alle reali situazioni esistenti alla data ed all'atto deI suo sopralluogo di accertamento e verifica; non è invece responsabile per dati, situazioni, stati di fatto documentatigli da altri ai quali compete la relativa responsabilità.

Il CNI ha appreso con compiacimento che, presso alcune Federazioni e presso alcuni Ordini, sono stati siglati accordi con le altre Categorie professionali (architetti, geometri, chimici, periti industriali) e con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni Industriali ed Artigianali interessate, in merito alla quantificazione della valutazione dei compensi a favore degli iscritti a ciascuna Categoria.

lntegrazioni alle direttive deI C.N.I. per la determinazione degli onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/1984 per iI rilascio deI N.O.P.

Con circolare n. 5 deI 18-7-1985 questo Consiglio indicò le linee guida di valutazione degli onorari per le prestazione inerenti la legge 81811984.

Le modificazioni introdotte aI D.M. 16-2-1982 che hanno coinvolto alcune delle 97 attività, nonché le svariate precisazioni e chiarimenti a riguardo elaborate in questi due anni daI competente Ministero dell'Interno in forza di circolari, hanno in parte variato e meglio precisato le misure urgenti ed essenziali nonché, di riflesso, anche alcuni contenuti delle prestazioni professionali degli ingegneri.

Con l'occasione, questo Consiglio richiama ancora l'attenzione sulle specifiche caratteristiche delle prestazioni e delle competenze esplicate daI professionista incaricato, prestazioni finalizzate e volte ad ottenere per il titolare dell'attività il N.O.P. e quindi comprensiva, oltre che di tutte le documentazioni previste all'art. 2 deI D.M. 8-3-1985, anche delle eventuali precisazioni e chiarimenti richiesti daI competente Comando Provinciale preposto aI rilascio deI N.O.P.

NeI riconfermare pertanto nelle sue linee generali la direttiva deI luglio 1985, si precisano le seguenti integrazioni e puntualizzazioni con l'obiettivo di meglio ragguagliare gli onorari alle reali prestazioni eseguite daI professionista.

Riferimento voce 3) valutazione dei compensi della Circolare n. 5 deI 18-7-1985.

Per le attività di deposito va precisata la definizione di deposito e di serbatoio aI fine della individuazione deI parametro <<S>>.

Viene definito "deposito" una qualsiasi zona coperta o all'aperto destinata aI ricovero di materiali (Esempio: deposito di legnami, deposito di carta, deposito di materiale plastico, ecc.). Si definisce "serbatoio", o assimilabile a tale, un contenitore chiuso, completamente riempibile con materiali solidi, liquidi o gassosi(Es.: serbatoi per oli minerali, silos per cereali, ambienti chiusi riempibili completamente di segatura, trucioli alla rinfusa, ecc.).

Per i depositi, pertanto, il parametro "S" è da intendersi pari alla superficie deI deposito espressa in mq dimezzata e moltiplicata per il parametro "q".

Per il serbatoio, il parametro di estensione Š uguale a:

  • per serbatoi non interrati S = carico d'incendio/10.000
  • per serbatoi interrati S = carico d'incendio/15.000

dove il carico d'incendio Š espresso in Kcal/mq secondo la seguente formula:

Q = g x H

         A

dove

Q = carico di incendio

g = peso in Kg deI combustibile presente neI serbatoio

H = potere calorifico superiore in kcal/kg deI combustibile presente neI serbatoio

A = proiezione orizzontale in mq della superficie su cui insiste il serbatoio.

Per le attività 1), 2), 3), 4), 5), deI D.M. 16-2-1982, la "S" calcolata secondo il metodo indicato, vale ai soli effetti della valutazione della "S" da inserire nella formula: "h x S".

Per le attività 7), 18), "S" deve intendersi per ogni colonnina di erogazione deI combustibile.

Quando esiste solo l’attività 91), il compenso deve essere elevato fino aI doppio, così come previsto per N = 1.

Per l'attività 64) si può adottare il medesimo criterio previsto per la attività 91), considerando in Kcal/h la potenza complessiva deI generatore pari aI consumo orario in combustibile.

Per l'attività 94), per "S" si intende la somma delle superfici dei vari piani dell'edificio interessate a civili abitazioni.

Nell'ambito dello stesso compartimento antincendio delle caratteristiche di cui aI D.M.30-11-1983, in presenza di più attività di cui una prevalente, si dovrà fare riferimento esclusivamente a quest'ultima considerandola come unica per la valutazione della "S".

NeI caso in cui, nell'ambito dello stesso compartimento anticendio, si abbia la presenza di più attività nessuna delle quali prevalente per estensione e le stesse siano ben localizzate, si dovrà considerare la superficie relativa alla singola attività per la valutazione della "S" e operando le maggiorazioni previste dalla direttiva guida.

Per il coefficente di aggiornamento ISTAT va considerato quello vigente aI momento dell'incarico.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.