Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Decreto Legislativo 81/08 - allegati da XXXI a XL


ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

1. Proprietà intrinseche

1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emittitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.

1.2. I messaggi verbali devono essere il pini possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

1.3. La comunicazione verbale puoi essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

2. Regole particolari d'impiego

2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.

2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrai far uso di parole chiave, come:

  • via: per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione;

  • alt: per interrompere o terminare un movimento;

  • ferma: per arrestare le operazioni;

  • solleva: per far salire un carico;

  • abbassa: per far scendere un carico;

- avanti
- indietro
- a destra
- a sinistra

(se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali corrispondenti);

  • attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;

  • presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.

 

ALLEGATO XXXII -  PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

 

1. Proprietà

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico  e per un singolo segnale gestuale I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.

2. Regole particolari d'impiego

2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".

2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre; senza essere esposto a rischi a causa di esse.

2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.

2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

2.6, Accessori della segnalazione gestuale segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore. Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

3. Gesti convenzionali da utilizzare 

Premessa:

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.

A. Gesti generali

INIZIO

Attenzione
Presa di comando

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti

ALT
Interruzione
Fine del movimento

Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti

FINE
delle operazioni

Le due mani sono giunte all'altezza del petto

  

B. Movimenti verticali

SOLLEVARE

Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio

  

ABBASSARE

Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio

  

DISTANZA VERTICALE

Le mani indicano la distanza

  

C. Movimenti orizzontali

AVANZARE

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo

  

RETROCEDERE

Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo

  

A DESTRA rispetto al segnalatore

Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione

  

A SINISTRA rispetto al segnalatore

Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione

  

DISTANZA ORIZZONTALE

Le mani indicano la distanza

  

D. Pericolo

PERICOLO
Alt o arresto di emergenza

Entrambe le braccia tese verso l'alto le palme delle mani rivolte in avanti

  

MOVIMENTO RAPIDO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità

 

MOVIMENTO LENTO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente

 

ALLEGATO XXXIII

  La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

  • il carico è troppo pesante;
  • è ingombrante o difficile da afferrare;
  • è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
  • è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
  • può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei segmenti casi:

  • è eccessivo;
  • può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
  • può comportare un movimento brusco del carico;
  • è compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

  • lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
  • il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
  • il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
  • il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
  • il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
  • la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

  • sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
  • pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
  • distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
  • un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in terna di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

  • inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
  • indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
  • insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (pani 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 152, comma 3.

ALLEGATO XXXIV - REQUISITI MINIMI

 Osservazione preliminare.

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.

1. Attrezzature

  1. Osservazione generale 

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori . 

  1. Schermo.  

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.  

L'immagine sullo schelmo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. 

La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. 

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. 

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell' operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta.

  1. Tastiera e dispositivi di puntamento. 

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. 

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. 

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio  adeguato per il suo uso. 

  1. Piano di lavoro   Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schema, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 

L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.

Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. 

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

  1. Sedile di lavoro. 

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.

Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. 

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati r materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili. 

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. 

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

  1. Computer portatili  

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

2. Ambiente 

  1. Spazio  Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 
  2. Illuminazione  L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.  Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell' esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.  Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
  3. Rumore  Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale. 
  4. Radiazioni   Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la pane visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori  
  5. Parametri microclimatici   Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

3. Intertaccia elaboratore/uomo 

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

  1. il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
  2. il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
  3. il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
  4. i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
  5. i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.  

ALLEGATO XXXV

 A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
  1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norma i buona tecnica.

  1. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione:

  1. i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
  2. nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano 
  1. Interferenze.

Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

  1. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

  1. Attrezzature di protezione individuale.

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 203, comma 1.

B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

  1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4·awx, l,4·awy, 1·awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fomite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norma i buona tecnica.

Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli. effetti cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

  1. Misurazione.

Qualora si proceda alla misurazione, i mètodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

  1. Interferenze.

Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

  1. Rischi indiretti.

Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

  1. Prolungamento dell'esposizione.

Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

ALLEGATO XXXVI - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).

Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro  quadro (A/m2).

Intensità di campo elettrico.  È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m)

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione l A m-1 = 4 p 10-7 T.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli  effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti c la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

P er specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

  • sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;

  • fra 1 Hz e l0 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;

  • fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;

  • fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

TABELLA 1 - Valori limite di esposizione (articolo 188, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Intervallo di frequenza

Densità corrente per corpo e tronco J (mA/m2) (rms)

SAR mediato sul corpo intero (W/kg)

SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)

SAR localizzato (arti) (W/kg)

Densità di potenza (W/m2)

Fino a 1 Hz

40

/

/

/

/

1-4 Hz

40/f

/

/

/

/

4-1000 Hz

10

/

/

/

/

1000 Hz - 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz - 10 Mhz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz - 10 GHz

/

0,4

10

20

/

10 - 300 GHz

/

/

/

/

50


Note:

  1. f è la frequenza in Hertz.

  2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

  3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.

  4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2

  5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).

  6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

  7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni tisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica dì tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

  8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditi vi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

  9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.

  10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNTRP 7/99).

TABELLA 2 - Valori di azione (art. 188, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza

Intensità di campo elettrico E(V/m)

Intensità di campo, magnetico H(A/m)

Induzione magnetica B(µT)

Densità di potenza di onda piana Seq (W/m2)

Corrente di contatto, Ic(mA)

Corrente indotta attraverso gli arti IL(mA)

0 - 1 Hz

/

1,63 x 105

2 x 105

/

1,0

/

1- 8 Hz

20000

1,63x105/f2

2 x 105/f2

/

1.0

/

8 - 25 Hz

20000

2 x 104/f

2,5 x 104/f

/

1,0

/

0,025 -0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

/

1,0

/

0,82 - 2,5kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

/

2,5 - 65kHz

610

24,4

30,7

/

0,4f

/

65 - 100kHz

610

1600/f

2000/f

/

0,4f

/

0,1- 1MHz

610

1,6/f

2/f

/

40

/

1 - 10MHz

610/f

1,6/f

2/f

/

40

/

10 - 110MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110 - 400MHz

61

0,16

0,2

10

/

/

400 -2000MHz

3f1/2

0,008f1/2

0,01f1/2

f/40

/

/

2 - 300GHz

137

0,36

0,45

50

/

/


Note:

  1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

  2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq, E2, H2, B2 e IL devono essere calcolali come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

  3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq, E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).

  4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp) Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.

  5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

  6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

ALLEGATO XXXVII - RADIAZIONI OTTICHE
 PARTE I - RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI

I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

Le lettere da a) a o) si riferiscono alle corrispondenti righe della tabella 1.1.

Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti che figurano nelle tabelle successive:

Note

El (λ,t), El

irradianza spettrale o densità di potenza spettrale: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-1]; i valori di El (λ,t) ed Eλ sono il risultato di misurazioni o possono essere forniti dal fabbricante delle attrezzature;

Eeff

irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S (λ), espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

H

esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato g m-2];

Heff

esposizione radiante efficace: esposizione radiante ponderata spettralmente con S N, espressa in joule su metro quadrato g m- 2];

EUVA

irradianza totale (UVA): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

HUVA

esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezza d'onda UVA da 315 a 400 nm, espressa in joule su metro quadrato g m-2];

S (λ)

fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda degli effetti sulla salute delle radiazioni UV sull'occhio e sulla cute (tabella 1.2) [adimensionale];

t, Δt

tempo, durata dell'esposizione, espressi in secondi [s];

λ

lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

Δλ

larghezza di banda, espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione;

Ll (λ), Lλ

radianza spettrale della sorgente, espressa in watt su metro quadrato per steradiante per nanometro [W m-2 sr-1 nm-1];

R (λ)

fattore di peso spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda delle lesioni termiche provocate sull'occhio dalle radiazioni visibili e IRA (tabella 1.3) [adimensionale];

LR

radianza efficace (lesione termica): radianza calcolata ponderata spettralmente con R N, espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr-2];

B (λ)

ponderazione spettrale, che tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d'onda della lesione fotochimica provocata all'occhio dalla radiazione di luce blu (tabella 1.3) [adimensionale];

LB

radianza efficace (luce blu): radianza calcolata ponderata spettralmente con B N, espressa in watt su metro quadrato per steradiante [W m-2 sr -1];

EB

irradianza efficace (luce blu): irradianza calcolata ponderata spettralmente con B (λ) espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

EIR

irradianza totale (lesione termica): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda dell'infrarosso da 780 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

Eskin

irradianza totale (visibile, IRA e IRB): irradianza calcolata nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in watt su metro quadrato [W m-2];

Hskin

esposizione radiante: integrale o somma nel tempo e nella lunghezza d'onda dell'irradianza nell'intervallo di lunghezze d'onda visibili e dell'infrarosso da 380 nm a 3 000 nm, espressa in joule su metro quadrato (j m­2);

a

angolo sotteso: angolo sotteso da una sorgente apparente, visto in un punto nello spazio, espresso in milliradianti (mrad). La sorgente apparente è l'oggetto reale o virtuale che forma l'immagine retinica più piccola possibile.

Tabella 1.1 - Valori limite di esposizione per radiazioni ottiche non coerenti

  
      
      

Nota 1: L'intervallo di lunghezze d'onda 300-700 nm copre in parte gli UVB, tutti gli UVA e la maggior parte delle radiazioni visibili; tuttavia il rischio associato è normalmente denominato rischio da "luce blu". In senso stretto la luce blu riguarda soltanto approssimativamente l'intervallo 400-490 nm.

Nota 2: Per la fissazione costante di sorgenti piccolissime che sottendono angoli <11 mrad, LB può essere convertito in EB. Ciò si applica di solito solo agli strumenti oftalmici o all'occhio stabilizzato sotto anestesia. Il "tempo di fissazione» massimo è dato da tmax = 100/Eb dove Eb è espressa in W m-2. Considerati i movimenti dell'occhio durante compiti visivi normali questo valore non supera i 100 s.

Tabella 1.2 - S (λ) [adimensionale], da 180 mn a 400 nm

λ in nm

S (λ)

λ in nm

S (λ)

λ in nm

S (λ)

λ in nm

S (λ)

λ in nm

S (λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

.

.

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

.

.

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

.

.

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

.

.

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

.

.

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

.

.

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

.

.

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

.

.

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

.

.

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

.

.

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

.

.

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

.

.

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

.

.

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

.

.

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

.

.

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

.

.

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 

 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 

 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 

 


Tabella 1.3 - B (λ), R (λ) [adimensionale], da 380 mn a 1 400 nm

λ in nm

B (λ)

R (λ)

300 < λ < 380

0,01

-

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ < 600

100,02·(450-λ)

1

600 < λ < 700

0,001

1

700 < λ < 1 050

-

100,002·(700-λ)

1 050 < λ < 1 150

-

0,2

1 150 < λ < 1 200

-

0,2 · 100·02·(1150-λ)

1 200 < λ < 1 400

-

0,02

PARTE II - RADIAZIONI LASER

I valori di esposizione alle radiazioni ottiche pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le formule seguenti. La formula da usare dipende dalla lunghezza d'onda e dalla durata delle radiazioni emesse dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti valori limite di esposizione di cui alle tabelle da 2.2 a 2.4. Per una determinata sorgente di radiazione laser possono essere pertinenti più valori di esposizione e corrispondenti limiti di esposizione.

I coefficienti usati come fattori di calcolo nelle tabelle da 2.2 a 2.4 sono riportati nella tabella 2.5 e i fattori di correzione per l'esposizione ripetuta nella tabella 2.6.

Note:

dP

potenza, espressa in watt [W];

dA

superficie, espressa in metri quadrati [m2];

E(t), E

 irradianza o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie generalmente espressa in watt su metro quadrato [W m-2]. I valori E(t) ed E sono il risultato di misurazioni o possono essere indicati dal fabbricante delle attrezzature;

H

 esposizione radiante: integrale nel tempo dell'irradianza, espressa in joule su metro quadrato g m-2];

t

tempo, durata dell'esposizione, in secondi [s];

λ

lunghezza d'onda, espressa in nanometri [nm];

Y

angolo del cono che limita il campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad];

Ym

campo di vista per la misurazione, espresso in milliradianti [mrad];

a

angolo sotteso da una sorgente, espresso in milliradianti [mrad];

 

apertura limite: superficie circolare su cui si basa la media dell'irradianza e dell'esposizione radiante;

G

radianza integrata: integrale della radianza su un determinato tempo di esposizione, espresso come energia radiante per unità di area di una superficie radiante per unità dell'angolo solido di emissione, espressa in joule su metro quadrato per steradiante [J m-2 sr-1]


Tabella 2.1 - Rischi delle radiazioni

Lunghezza d'onda [nm] λ

Campo di radiazione

Organo interessato

Rischio

Tabella dei valori limite di esposizione

da 180 a 400

UV

occhio

danno fotochimico e danno termico

2.2, 2.3

da 180 a 400

UV

cute

eritema

2.4

da 400 a 700

visibile

occhio

danno alla retina

2.2

da 400 a 600

visibile

occhio

danno fotochimico

2.3

da 400 a 700

visibile

cute

danno termico

2.4

da 700 a 1 400

IRA

occhio

danno termico

2.2, 2.3

da 700 a 1 400

IRA

cute

danno termico

2.4

da 1400 a 2 600

IRB

occhio

danno termico

2.2

da 2 600 a 106

IRC

occhio

danno termico

2.2

da 1 400 a 106

IRB, IRC

occhio

danno termico

2.3

da 1 400 a 106

IRB, IRC

cute

danno termico

2.4

Tabella 2.2 - Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser - Durata di esposizione breve < 10 s

Tabella 2.3 - Valori limite di esposizione dell'occhio a radiazioni laser - Durata di esposizione lunga > 10 s

Tabella 2.4 - Valori limite di esposizione della cute a radiazioni laser

Tabella 2.5 - Fattori di correzione applicati e altri parametri di calcolo

Parametri elencati dall'ICNIRP

Regione spettrale valida (nm)

Valore o descrizione

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 100·002(λ- 700)

1 050-1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 100,02(λ-450)

Cc

700-1 150

Cc = 1.0

1 150-1 200

Cc = 100,018(λ-1150)

1 200-1 400

Cc = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [100,02 (λ-450)]s

λ > 500

T1 = 100 s

Parametri elencati dall'ICNIRP

Valido per effetto biologico

Valore o descrizione

amin

tutti gli effetti termici

amin = 1,5 mrad

Parametri elencati dall'ICNIRP

Intervallo angolare valido
(mrad)

Valore o descrizione

CE

a < amin

CE = 1,0

amin < a < 100

CE = a/amin

a > 100

CE= a2/(amin · amin) mrad con amax = 100 mrad

T2

a< 1,5

T2 = 10 S

1,5 < a < 100

T2 = 10 · [10 (a-1,5)/98,5] s

a > 100

T2 = 1 00 S

Parametri elencati dall'ICNIRP

Intervallo temporale valido per l'esposizione (s)

Valore o descrizione

Y

t < 100

y = 11 [mrad]

100 < t < 104

y = 1,1 t0,5 [mrad]

t > 104

y = 110 [mrad]

Tabella 2.6  - Correzione per esposizioni ripetute

Per tutte le esposizioni ripetute, derivanti da sistemi laser a impulsi ripetitivi o a scansione, dovrebbero essere applicate le tre norme generali seguenti:

  1. l'esposizione derivante da un singolo impulso di un treno di impulsi non deve superare il valore limite di esposizione per un singolo impulso della durata di quell'impulso;

  2. l'esposizione derivante da qualsiasi gruppo di impulsi (o sottogruppo di un treno di impulsi) che si verifica in un tempo t non deve superare il valore limite di esposizione per il tempo t;

  3. l'esposizione derivante da un singolo impulso in un gruppo di impulsi non deve superare il valore limite di esposi­zione del singolo impulso moltiplicato per un fattore di correzione termica cumulativa Cp=N-0,25, dove N è il numero di impulsi. Questa norma si applica soltanto a limiti di esposizione per la protezione da lesione termica, laddove tutti gli impulsi che si verificano in meno di Tmin sono trattati come singoli impulsi.

Parametri

Regione spettrale valida (nm)

Valore o descrizione

Tmin

315 < λ < 400

Tmin = 10 -9 s

(= 1 ns)

400 < λ < 1 050

Tmin = 18 · 10-6 s

(= 18 μs)

1 050 < λ <  1 400

Tmin = 50 · 10-6s

(= 50 μs)

1 400 < λ <  1 500

Tmin = 10 -3 s

(= 1 ms)

1 500 < λ < 1 800

Tmin = 10 s

 

1 800 < λ < 2 600

Tmin = 10 -3 s

(= 1 ms)

2 600 < λ < 106

Tmin = 10 -7 s

(= 100 ns)

 

ALLEGATO XXXVIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
 

EINECS(1)

CAS(2)

NOME DELL'AGENTE CHIMICO

VALORE LIMITE

NOTA-ZIONE
(3)

8 ore(4)

Breve Termine(5)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

mg/m3
(6)

ppm
(7)

200-467-2

60-29

Dietiletere

308

100

616

200

-

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

-

-

-

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

-

-

Pelle

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1.1.1-

555

100

1110

200

-

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

-

-

-

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

-

-

Pelle

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

-

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

-

-

-

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

-

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

-

202-422-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Pelle

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1, 2-

122

20

306

50

Pelle

202-436-9

95-63-6 1,2.4-

Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

202-704-5

98-82-8

Cumene

100

20

250

50

Pelle

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

-

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Pelle

203-313-2

105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori) 8)

10

-

40

-

-

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

-

-

-

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-400-5

106-46-7

Diclorobenzene, 1,4-

122

20

306

50

-

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12,1

5

Pelle

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Pelle

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo-2, 1-

375

100

568

150

Pelle

203-550-1

108-10-1

Metilpentan-2-one,4-

83

20

208

50

-

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-603-9

108-65-6

2-Metossi- 1 -metiletilacetato

275

50

550

100

Pelle

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100

20

-

-

-

203-628-5

108-90-7

Clorobenzene

47

10

94

20

-

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Pelle

203-632-7

108-95-2

Fenolo

7,8

2

-

-

Pelle

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Pelle

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

-

-

-

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Pelle

203-808-3

110-85-.0

Piperazina (polvere e vapore) 8)

0,1

-

0,3

-

-

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Pelle

203-933-3

112-07-2

2-Butossiefilacetato

133

20

333

50

Pelle

204-065-8

115-10-6

Etile dimetilico

1920

1000

-

-

-

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Pelle

204-469-4

121-44-8

Trietilammina

8,4

2

12,6

3

Pelle

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

-

204-697-4

124-40-3

Dimetilammina

3,8

2

9,4

5

-

204-R26-4

127-19-5

N,N-Dimetilacetammide

36

10

72

20

Pelle

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

-

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

-

-

-

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

-

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

-

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

-

.

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

-

.

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

-

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti puro

221

50

442

100

Pelle

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

-

-

-

Pelle

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

-

231-131-3

7440-22-4

Argento, metallico

0,1

-

-

-

-

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

-

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

-

2

-

-

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

-

231-945-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

-

231-978-9

7782-41-4

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

-

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

-

-

6,7

2

-

247-852-1

26628-22-8

Azoturo di sodio

0.1

-

0,3

-

Pelle

.

.

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

-

-

-

-

.

.

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

-

-

-

-

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

-

-

-

Pelle

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

-

-

-

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

-

-

Pelle

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

-

-

Pelle

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

20

-

-

Pelle

201-142-8

78-7R-4

Isopentano

2000

667

-

-

-

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

-

-

Pelle

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

-

-

Pelle

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

-

-

Pelle

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

-

203-692-4

109-66-0

Pentano

2000

667

-

-

--

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

-

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

-

-

-

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

350

100

-

-

-

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

Pelle

203-906-6

111-77-3

2 (2 Metossietossi)etanolo

50,1

10

-

-

Pelle

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

-

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9 000

5000

-

-

-

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2.5

1

7,6

3

Pelle

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

-

-

-

-

206-992-3

420-04-2

Cianammide

1

-

-

-

Pelle

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3000

1000

-

-

-

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

-

-

-

-

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

-

-

-

-

231-131-3

.

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

-

-

-

-

.

.

Bario (composti solubili come Ba)

0,5

-

-

-

-

.

.

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)

0,5

-

-

-

-

231-714-2

7697-37-2

Acido nitrico

-

-

2,6

1

-

231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

-

-

-

231-959-5

7782-50-5

Cloro

-

-

1,5

0,5

-

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

-

.

8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

-

-

-

-

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1

-

-

-

-


(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.

(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6) mg/m : milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m ).

 

ALLEGATO XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
 Piombo e suoi composti ionici.
  1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100  millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
  2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40mg Pb/100 ml di sangue.

ALLEGATO XL - DIVIETI
 

a) Agenti chimici

N. EINECS (1)

N. CAS (2)

Nome dell'agente

Limite di concentrazione per l'esenzione

202-080-4

91-59-8

2-naftilammina e suoi sali

0,1% in peso

202-177-1

92-67-1

4-amminodifenile e suoi sali

0,1% in peso

202-199-1

92-87-5

Benzidina e suoi sali

0,1% in peso

202-204-7

92-93-3

4-nitrodifenile

0,1% in peso

b) Attività lavorative: Nessuna

(1) EINECS European Inventary of Existing Commerciai Chemical Substance

(2) CAS Chemical Abstracts Service