Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Progettazioni lavori pubblici - Note esplicative


PROGETTAZIONI LL.PP. D.M. 4 APRILE 2001

Si ricorda che:

  1. nel caso di prestazioni relative ad opere appartenenti a classi e categorie diverse gli onorari vanno calcolati separatamente per le singole classi o categorie in base agli importi delle opere ad essi relative;

  2. alcune prestazioni introdotte dalla L.109/1994 e dal successivo Regolamento sono richieste solo in casi specifici e per specifiche modalità di esecuzione dell’opera e pertanto non sono sovrapponibili alle altre prestazioni;

PROGETTO PRELIMINARE

m – Piano economico e finanziario di massima (richiesta solo in presenza di affidamento di concessioni per lavori pubblici);

n – Capitolato speciale e prestazionale (richiesta solo in caso di appalto concorso o di affidamento di concessione per lavori pubblici).

PROGETTO DEFINITIVO

q – Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto (richiesta solo in caso di appalto concorso o di affidamento di concessione per lavori pubblici).

N.B.: Al fine della determinazione dell’onorario, le prestazioni di tabella B1 devono essere specificatamente richieste dal Responsabile del Procedimento. Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità.

METODI DI CALCOLO DEGLI ONORARI

Il calcolo degli onorari fa riferimento a due modalità di espletamento dell’incarico progettuale:

  1. Progettazione di tipo integrale e coordinata, valida anche quando si tratta di incarico ad un unico professionista ma che contempla al suo interno prestazioni di tipo specialistico

  2. Progettazione di tipo unico, ovvero la progettazione dove non è prevista la presenza di opere [prestazioni] specialistiche e quindi l’opera si identifica all’interno di un’unica classe e categoria [esempio: arredo].

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

Il metodo di calcolo per la progettazione integrale e coordinata è connessa alle opere contenente prestazioni specialistiche: opere che si presentano con maggiore frequenza e che risultano caratterizzate da complessità ed articolazioni tali, da rendere inevitabile lo svolgimento approfondito delle varie componenti specialistiche, come previsto dall’art.2, comma i, del Regolamento.

Da queste premesse è derivata la necessità, nel caso di temi progettuali siffatti e pertanto oggettivamente maggiormente onerosi in termini di impegno professionale, di modificare lo schema di tariffa sinora utilizzato. A tal proposito basti pensare che ad oggi venivano trattati in modo indifferenziato progettazioni in cui la presenza di diverse categorie di opere richiedevano maggiori o minori correlazioni per l’integrazione e il coordinamento, necessarie per raggiungere il soddisfacimento delle esigenze per cui l’opera stessa era stata concepita. Sulla base di queste considerazioni è stato anche sottolineato il mutamento intervenuto dalla prima stesura della tariffa [L.143/1949] ad oggi, sia per ciò che attiene l’approfondimento, sia per la complessità della progettazione. La necessaria e completa esecutività che il progetto deve raggiungere prima della procedura d’appalto, riguarda infatti tutte le categorie d’opera.

Sono quindi stati adottati i seguenti criteri prioritari:

  • tenere conto, nella determinazione degli onorari, del maggiore onere derivante dalla necessità di coordinare ed integrare, nell’insieme connotato dalla categoria d’opera prevalente, le varie progettazioni specialistiche perseguendone la sinergia;

  • tenere conto che comunque, dalla prestazione di progettazione esecutiva delle opere specialistiche [ come anche precisato nell’ultimo comma dell’art.19 della L.143/1949] si riconoscano e vadano intese inscindibili, in termini di liquidazione, le prestazioni precedenti ad essa preliminari anche e distintamente svolte.

Il maggiore onere dovuto al coordinamento è stato riconosciuto con l’applicazione, oltre che del criterio base, della suddivisione in classi e categorie di cui all’art.14 della L.143/1949, di alcune parzializzazioni sull’importo complessivo del progetto, proprio a riconoscimento dell’impegno unitario di integrazione e coordinamento che in tali passaggi viene richiesto.

Va evidenziato che l’ideazione dell’opera nel suo insieme ed il coordinamento tra le varie prestazioni, viene compensato con un onorario, per ciascuna fase progettuale, calcolato sull’importo complessivo dell’opera, con l’applicazione della percentuale di tabella ‘A’ relativa, nella classe e categoria in cui si identifica l’opera, e con le aliquote relative alle prestazioni, effettivamente richieste dal Responsabile del Procedimento e svolte, che attengono all’opera nel suo insieme.

Alle prestazioni specialistiche compete un onorario, per ciascuna fase progettuale, calcolato sull’importo singolare di ogni opera specialistica, con l’applicazione della percentuale di tabella ‘A’ relativa all’importo dell’opera specialistica nella classe e categoria di appartenenza relativa e con le aliquote delle prestazioni tabelle ‘B’ e ‘B 1’, effettivamente richieste dal Responsabile del Procedimento e svolte, che attengono all’opera specialistica.

Nel caso in esame, le opere edili, considerate anche esse opera [prestazione] specialistica, si diversificano dalle altre in quanto nella fase preliminare, non essendo ancora autonome rispetto all’opera complessiva, non trovano un onorario corrispondente.

Nella fase definitiva ed esecutiva, alle opere edili, in quanto opera [prestazione] specialistica, compete un onorario computato sull’importo singolare dell’opera specialistica nella classe e categoria di appartenenza relativa, con la percentuale relativa di tabella ‘A’, e con le aliquote tabelle ‘B’ e ‘B 1’ delle prestazioni svolte con esclusione di quelle già esposte nell’onorario relativo alla ideazione e coordinamento generale, in quanto dette opere confluiscono all’interno della prestazione generale.

PROGETTAZIONE UNICA

Nel caso di progettazione di tipo unico l’onorario si computerà applicando all’importo complessivo dell’opera, la percentuale relativa di tabella ‘A’ e le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente richieste dal Responsabile del Procedimento e svolte [tabelle ‘B’ e ‘B 1’].

ART.2 T.P. SPECIALE URGENZA

L’aumento del 15% per urgenza potrà essere applicato solo nel caso detta urgenza sia esplicitamente menzionata dal Committente nella lettera o disciplinare di incarico oppure in lettera successiva all’incarico e che il Committente risulti a conoscenza della relativa maggiorazione.

RIMBORSO SPESE

Art.3 D.M. 4 aprile 2001 conglobamento spese e compensi accessori

  • Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni (€ 25.822,84) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (€ 51.645.689,91). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

  • Nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l’intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.