Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Collaudo Tecnico


COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

L'onorario spettante per il collaudo tecnico-amministrativo è da valutare in base alle aliquote della Tab. 'C' della T.P.. Esso comprende gli importi liquidati a titolo di revisione prezzi, se rientranti nell'operazione di collaudo, e l'ammontare delle eventuali riserve discusse, indipendentemente dalla loro soluzione.

Se le operazioni di Collaudo sono richieste per opere, importi e contratti separati (con certificazione separata), le competenze vanno calcolate sugli importi dei singoli contratti.

La percentuale della Tab. 'C' è di norma desunta dalla colonna "Senza Reparto". Si applica la percentuale della seconda colonna quando il dispositivo di collaudo determina le quote di spesa di ciascun condomino.

Qualora il collaudo di un'opera riguardi vari tipi di lavoro, distinti per contratti e contabilità, gli onorari verranno determinati separatamente in base ai singoli importi dei vari contratti.

Per questi collaudi possono in aggiunta applicarsi le maggiorazioni di cui agli artt. 19/d e 19/e della Legge 143/1949, oltre che la redazione della relazione acclarante e riservata e la revisione tecnico-contabile.

Le commissioni di collaudo sono regolamentate dall'art. 210 del D.P.R. 554/1999.

Attività del collaudatore

L'attività di collaudo, originariamente normata dal Capo VI del regolamento n.350 per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, è divenuta sempre più complessa negli ultimi anni a causa:

  1. dell'intervento di numerose leggi speciali in materia di strutture portanti, antincendio, impianti elettrici e tecnologici, sicurezza del lavoro, barriere architettoniche, impatto ambientale, ecc.;

  2. dell'intervento di nuove incombenze e funzioni previste per il collaudatore (ad esempio, art. 31bis Legge 216/95);

  3. della maggiore complessità ed interdisciplinarità delle opere da collaudare, soprattutto nel settore pubblico, con incremento degli atti tecnico-amministrativi oggetto di esame e verifica.

Non di minore importanza appare, in tal senso, l'attività della revisione degli atti contabili, anche sotto il profilo meramente analitico delle operazioni che conducono alle quantità allibrate sui libretti delle misure e sui registri contabili. Infatti tali operazioni di verifica, oggi divenute più complesse per l'uso di programmi automatici di contabilità, se da un lato facilitano il compito del contabilizzatore e del direttore dei lavori, dall'altro rendono più difficile ed ermetico il controllo del collaudatore.

MAGGIORAZIONI

ART.19/D T.P.

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla Tab. 'C' sarà aumentato da un minimo del 15% ad un massimo del 30%. (Con l'art.2 D.M. 18.09.1967 nr.17321 tale maggiorazione è portata al 30%.).

ART. 19/E T.P.

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla Tab. 'C' sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50%.

ART.6 D.M.17321

Per la revisione tecnico-contabile spetta un compenso determinato in ragione di L. 75 a foglio del libretto delle misure e di L. 400 a pagina del registro di contabilità. (Aggiornati, per equità, a € 2,84 e a € 4,91).

Tale compenso è comprensivo anche della revisione degli altri atti contabili.

N.B.:E' possibile richiedere un compenso determinato in ragione di € 4,91 per ogni pagina (due facciate) di revisione interessi, se pattuito con la committenza ('Giuda alla compilazione delle parcelle' dell'Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Frosinone).

ART.7 D.M.17321

Per la redazione della relazione generale sui rapporti fra Stato ed Ente e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore (art.10 della Legge 10 Febbraio 1962, nr.57), potrà essere concesso al collaudatore singolo o alla commissione di collaudo cumulativamente, un compenso pari al 20% dell'onorario spettante al netto delle relative detrazioni.

ART. 210 D.P.R. 554/1999 - COMMA 5

Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20%.

COMMISSIONE DI COLLAUDO

Art. 210 D.P.R. 554/1999 - Comma 4

Nel caso di commissione di collaudo, il compenso, aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

Art.3 D.M.17321

Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga dell'art.7 della tariffa nazionale aumentata del 70% se la commissione è composta di due membri e del 120% se la commissione è composta di tre membri.

RIMBORSO SPESE COLLAUDI PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art.5 D.M.17321

I rimborsi delle spese varie verranno liquidati in misura forfettaria pari rispettivamente al 30% e al 60% degli onorari lordi previsti dalla T.P. di cui alla Legge 143 e successive modificazioni, a seconda che si tratti di collaudatore nominato a lavori ultimati ovvero all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

Nel caso di commissioni di collaudo le predette maggiorazioni del 30% o del 60% spettano a ciascun membro del collegio.

Le maggiorazioni di cui sopra non sono sottoposte ad alcuna riduzione.

RIMBORSO SPESE COLLAUDI ART. 210 D.P.R. 554/1999 E ART. 3 D.M. 4 APRILE 2001

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell'art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%

Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art.3 D.M. 4 aprile 2001 conglobamento spese e compensi accessori

  1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni (€ 25.822,84) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (€ 51.645.689,91). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

  2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.