Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Decreto Legge Liberalizzazioni 1/2012


L'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni, abroga le tariffe professionali, ma mantiene parametri fissi di riferimento in caso di contenzioso in sede giurisdizionale, sulla base di tabelle adottate dai ministeri che vigilano sulle singole professioni. Saranno rideterminati con decreto ministeriale anche gli oneri che, in base alle parcelle, spettano alle casse professionali, nonché quelli che - sempre in base alle vecchie tariffe - servono al finanziamento degli archivi. La norma prescrive esplicitamente che i parametri per la contribuzione alle Casse di previdenza dei professionisti devono salvaguardare il loro equilibrio finanziario, anche sul lungo periodo.

Le tariffe continueranno ad essere valide, fino alla entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali e, comunque, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, come parametro sia dai giudici nei casi di liquidazione dei compensi professionali per via giudiziale, sia dai professionisti stessi come riferimento per la determinazione del compenso.

Da subito invece i compensi professionali devono essere pattuiti al momento del conferimento dell'incarico, con un preventivo di massima contenente tutti gli oneri, spese e contributi, riferito alle singole voci che compongono il prezzo. Il professionista è anche obbligato ad indicare nel preventivo i dati della propria polizza assicurativa contro i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.