Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Verifica Sismica - Note Esplicative


VERIFICA SISMICA

La verifica sismica delle strutture portanti sarà liquidata secondo la seguente formula:

Onorario = (A+B) x (C+D+E) x F x G x H

ove:

A = Importo delle strutture verificate, che può essere calcolato moltiplicando i metri quadrati di superficie utile del fabbricato per il costo unitario di costruzione per l'edilizia agevolata, e convenzionata, definiti ai sensi dell'art. 3 - lett. N della L. 457/1978. Tale costo va ridotto al 50% nel caso di edifici in muratura ed al 33% nel caso di edifici con strutture in cemento armato; B = importo strutturale di progetto;

C = aliquota "preventivo sommario" della Tabella 'B' per la classe 'Ig' e pari allo 0,02 (facoltativa);

D = aliquota "progetto esecutivo" della Tabella 'B' per la classe 'Ig' e pari allo 0,28;

E = aliquota "particolari costruttivi e decorativi" della Tabella 'B' per la classe 'Ig' e pari allo 0,04 (facoltativa);

F = percentuale interpolata calcolata nella Tabella 'A' nella classe e categoria 'Ig', sull'importo del costo delle strutture (voci 'A' + 'B');

G = l'incarico limitato originariamente alla sola verifica sismica da diritto, ove concesso, all'aumento del 25% per incarico parziale (artt.10/18 T.P.) applicato sull'importo netto dell'onorario relativo alla prestazione eseguita.

H = coefficiente di riduzione dell'onorario pari a 0,5 per gli edifici in muratura ed a 1 per gli edifici in cemento armato.

  • Anno 1982 L. 368,000/mq. (423,200)

  • Anno 1983 L. 368,000/mq. (423,200)

  • Anno 1984 L. 420,000/mq. (483,000)

  • Anno 1985 L. 455,000/mq. (523,250)

  • Anno 1986 L. 483,000/mq. (555,450)

  • Anno 1987 L. 507,500/mq. (583,625)

  • Anno 1988 L. 522,900/mq. (601,335)

  • Anno 1989 L. 539,000/mq. (619,850)

  • Anno 1990 L. 555,800/mq. (639,170)


Il valore da utilizzare è quello in vigore alla data di ultimazione della prestazione (consegna progetto).

ART.2 T.P. SPECIALE URGENZA

L'aumento del 15% per urgenza potrà essere applicato solo nel caso detta urgenza sia esplicitamente menzionata dal Committente nella lettera o disciplinare di incarico oppure in lettera successiva all'incarico e che il Committente risulti a conoscenza della relativa maggiorazione.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell'art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%

Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.