Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Collaudo Tecnico Funzionale


CRITERIO ADOTTATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNIERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERA DEL 14.09.1998 - LAVORI PRIVATI

Visto che la Tariffa Professionale prevede all’art.19 i compensi per il collaudo tecnico-amministrativo e considerato che nella stessa tariffa non è contemplata la verifica funzionale di impianti, né tanto meno il relativo compenso per il collaudo funzionale, volto principalmente ad accertare la conformità di impianti a norma di legge o equivalenti (CEI, UNI, ecc.), e ritenuto necessario definire criteri omogenei di valutazione degli onorari relativi a dette prestazioni,  l'onorario va così determinato:

ONORARIO BASE:

Importo opere x percentuale interpolata da tab. ‘A’ corrispondente (‘IIIa’ impianti idrici – ‘IIIb’ impianti di riscaldamento e condizionamento – ‘IIIc’ impianti elettrici) x 1/5 della aliquota ‘i’ della tab. ‘B’ – (pari a 0,03);

L’onorario così calcolato dovrà poi essere moltiplicato per i seguenti coefficienti correttivi, a seconda della complessità delle operazioni:

  • Per impianti di riscaldamento: 1,0 – 1,3;
  • Per impianti di condizionamento: 1,2 – 1,5;
  • Per impianti idrico sanitari: 0,5 – 0,8;
  • Per impianti elettrici ed affini: 1,0 – 1,3.

Con un importo minimo non inferiore a € 258,23.

Resta inteso che in caso di collaudi funzionali distinti, le prestazioni vadano opportunamente parzializzate.

Agli importi suddetti vanno aggiunti i rimborsi spese e gli onorari di cui agli artt.4 – 6 della T.P. anche forfettizzati ai sensi dell’art.13.

Per eventuale revisione di calcoli di impianti, in analogia alla revisione di calcoli statici, sarà applicabile l’art.19/f della T.P., da riferire agli importi dei singoli impianti.

Resta inteso che in tale ultima fattispecie la revisione dovrà essere opportunamente documentata.

REVISIONE DELIBERA DEL 14.09.1998 ED ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 04.04.2001 - LAVORI PUBBLICI

ONORARIO BASE:

Importo opere x percentuale (curvatura) da tab. A – fissata dal D.M. 04.04.2001 - corrispondente (IIIa impianti idrici – IIIb impianti di riscaldamento e condizionamento – IIIc impianti elettrici) x 1/5 aliquota l (0,32) della nuova tab B di cui al D.M. 04.04.2001;

L’onorario base così calcolato dovrà poi essere moltiplicato per gli stessi coefficienti correttivi sopra descritti, a seconda della complessità delle operazioni:

Con un importo minimo pari a € 500,00.

Resta inteso che in caso di collaudi funzionali distinti, le prestazioni vadano opportunamente parzializzate.

Agli importi suddetti vanno aggiunti i rimborsi spese ai sensi dell’art. 3 del D.M. 04.04.2001.

Per eventuale revisione di calcoli di impianti, in analogia alla revisione di calcoli statici, sarà applicabile l’art.19/f della T.P., da riferire agli importi dei singoli impianti. In tal caso l’aliquota c richiamata va intesa come aliquota complessiva del progetto esecutivo di cui alla tab. B del D.M. 04.04.2001 (pari a 0,16 ¸ 0,27).

Resta inteso che in tale ultima fattispecie la revisione dovrà essere opportunamente documentata.

ART.19/F T.P.

LAVORI PRIVATI

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota c) della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.

LAVORI PUBBLICI

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota l) della tabella B di cui al D.M. 04.04.2001, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%


Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art.3 D.M. 4 aprile 2001 conglobamento spese e compensi accessori

  1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni (€ 25.822,84) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (€ 51.645.689,91). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

  2. Nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l’intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

COMMISSIONE DI COLLAUDO ART.3 D.M.17321

Qualora l'incarico di collaudo sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, spetterà agli stessi un solo compenso, in deroga dell'art.7 della tariffa nazionale aumentata del 70% se la commissione è composta di due membri e del 120% se la commissione è composta di tre membri.