Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Distinzione tra periti o consulenti tecnici d'ufficio e di parte - Nota esplicativa


MENU' GENERALE PRESTAZIONI D.M. GIUSTIZIA 30 MAGGIO 2002

Nel menù generale delle prestazioni inerenti il D.M. 30 maggio 2002 si evincono due sezioni, inerenti i compensi spettanti al:

  • Perito - Consulente Tecnico d'Ufficio
  • Perito - Consulente Tecnico di Parte

PERITO - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

A tali figure professionali spettano, ai sensi dall'art. 49 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115:

  1. l'onorario (che può essere fisso, variabile ed a tempo)
  2. l'indennità di viaggio e di soggiorno
  3. le spese di viaggio
  4. il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico

1. ONORARIO

I compensi spettanti al C.T.U. sono determinati dal D. Min. Giustizia 30 maggio 2002 (emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale".

Il D.M. 30.05.2002 ridetermina la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione (a tempo) con riferimento alla Legge 8 luglio 1980 n. 319. "Compensi spettanti spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria" abrogata dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115 tranne l'art. 4 relativo agli "onorari commisurati al tempo" (vacazioni) ed al D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 "Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"

Gli onorari fissi e variabili sono determinati dall'allegato al D.M. 30.05.2002.

La materia di riferimento degli articoli di normale ed usuale applicazione in C.T.U. affidata dal Giudice ad Ingegneri, Architetti, Geometri è la seguente:

  • Art. 11 costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili
  • Art. 12 verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e di contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, rilievi topografici planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili
  • Art. 13 estimo - gli onorari a vacazione sono determinati dall'art. 4 della Legge 8 luglio 1980 n. 319 così come aggiornati dal D.M. 30.05.2002. Tale articolo non è stato abrogato dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico).
  • il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di € 14,68 e per ciascuna delle vacazioni successive è di € 8,15.........

..........L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto è dovuto interamente. Il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

........Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità. a calcolare il numero della vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione...................

2. INDENNITA' DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO

L'art. 55 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico) prevede, per le indennità dovute al Consulente Tecnico di Ufficio, l'applicazione del trattamento per i dirigenti statali di seconda fascia del ruolo unico (di cui al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165) Il Consulente è pertanto equiparato a tale qualifica, indipendentemente dal titolo di studio.

Con le norme sopra citate è stata eliminata la distinzione, prima operante, tra il consulente laureato ed il consulente diplomato, in quanto i rimborsi economici sono stati collegati al tipo di incarico e non al titolo di studio.

Le indennità dovute al consulente si determinano in base alla Legge 18 dicembre 1973 n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) così come modificata dalla Legge 26 luglio 1978 n. 417 con gli aggiornamenti operati dal Ministero del Tesoro (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 1 della legge n. 417/78 stabilisce, al punto 2) l'indennità giornaliera spettante ai dirigenti cui sono equiparati i periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori, quantificandola in € 24,12.

3. SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

L'art. 55 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico) prevede che "le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato".

In aggiunta alle spese di viaggio è dovuta un'indennità supplementare (art. 14 legge 836/78) pari al:

  1. 10% del costo del biglietto a tariffa intera per il viaggio in ferrovia ed altri servizi di linea (terrestri o marittimi) (senza applicare la maggiorazione ai supplementi per treno rapido, biglietto per vagone letto e tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammesso a rimborso)
  2. 5% del costo del biglietto se il viaggio è compiuto (ed autorizzato) in aereo.

Normalmente il C.T.U. ha necessità o comodità di poter utilizzare il mezzo proprio (autovettura) come sopra riportato, tale facoltà deve essere autorizzata dal Giudice in sede di udienza fissata per la formulazione del quesito e del giuramento (ed esplicitamente riportata nel verbale di udienza).

L'uso del mezzo proprio è rimborsato, ai sensi dell'art. 8 della legge 417/1978, come indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo.

E' rimborsata l'eventuale spesa per il pedaggio autostradale.

Le spese di vitto e alloggio sono determinate dal D.P.C.M. 15 febbraio 1990 ("Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato"), modificato dal D.P.C.M. 15 febbraio 1995 ("Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabili al personale dirigenziale per incarichi di missione") e sono rimborsabili solo se documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

L'importo massimo che può essere ammesso a rimborso è:

  1. di complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri (di € 30,55 per un solo pasto)
  2. il prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria). In caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, l'indennità di viaggio e di soggiorno è ridotta (art. 9 legge 836/73):
  3. di un terzo se sono rimborsate le spese di alloggio

    della metà se sono rimborsate le spese di vitto

    di due terzi se sono rimborsabili sia le spese di vitto che quelle di alloggio

4. RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO

L'art. 56 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico) prevede le modalità di esposizione delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico.

Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude quelle non necessarie. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spese è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50 ...

(Le tabelle da applicarsi sono quelle definite dall'art. 50 e determinate dal D.M. 30.05.2002).

E' importante, come nel caso delle spese di viaggio, che il C.T.U. sia autorizzato dal Giudice in sede di udienza fissata per la formulazione del quesito e del giuramento (e che tale autorizzazione sia esplicitamente riportata nel verbale di udienza).

L'art. 56 prevede anche il caso in cui il magistrato possa autorizzare prestazioni aventi, per caratteristiche intellettuali o tecniche, propria autonomia rispetto all'incarico di C.T.U. affidato, conferendo incarichi autonomi.

IMPORTANTE: gli artt. 55 e 56 del D.P.R. 20.05.2002 n.115 indicano espressamente che le indennità, le spese di viaggio e per l'espletamento dell'incarico devono essere presentate con una "nota specifica": non possono essere esposte come "spese forfetarie conglobate" (determinate in percentuale, in analogia alla vigente Tariffa Professionale).

La liquidazione delle spettanze dell'ausiliario è fatta con decreto motivato del magistrato, che lo ha nominato, ed è comunicato al beneficiario ed alle parti dal cancelliere a mezzo dell'ufficiale giudiziario (o altro mezzo di notifica).

Il decreto di liquidazione (nel processo civile) costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti delle parti a carico delle quali è posto il pagamento.

PERITO - CONSULENTE TECNICO DI PARTE

Le parti, a fronte della nomina da parte del Giudice di un Consulente Tecnico d'Ufficio, possono nominare, nel termine assegnato dal Giudice stesso, propri consulenti tecnici.

La nomina è facoltativa e tende ad assicurare alle parti un efficace strumento di difesa, ovvero un contraddittorio durante le operazioni compiute dal C.T.U.

Il Consulente Tecnico di Parte è l'espressione di un rapporto libero e fiduciario con la parte stessa

Il Consulente Tecnico di Parte è un difensore tecnico affiancato al difensore legale: le consulenze tecniche di parte non possono essere considerati mezzi legali di prova, ma assumono il valore di difesa tecnica della parte o di mezzi di controllo per l'attendibilità dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio.

Premesso quanto sopra, i compensi e le spese spettanti al Consulente Tecnico di Parte sono regolate dalla vigente Tariffa Professionale dell'Ordine o del Collegio di appartenenza, in quanto il rapporto che si è venuto ad instaurare con il committente è di tipo privatistico.

Per le consulenze si applicano pertanto tre tipi di onorario:

  1. analiticamente
  2. conglobando, ai sensi dell'art. 13, le spese ed i compensi accessori (di cui agli articoli sopra citati) in una misura percentuale calcolata sull'onorario risultante.

IMPORTANTE: La facoltà data dall'art. 13 della vigente tariffa professionale Ingg. e Archh. di poter operare il conglobamento delle spese e dei compensi accessori è possibile solo quanto gli onorari sono determinati a percentuale sull'importo delle opere oggetto di causa.

1. ONORARIO A PERCENTUALE

Per il consulente tecnico di parte il caso tipico è rappresentato dalla stesura della propria perizia con contenuti estimativi rispetto all'oggetto di causa.

In tal caso normalmente si applica la tabella "F" della Legge 143/1949 (onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate), con le avvertenze di cui all'art. 24:

  1. perizie particolareggiate si intendono quelle basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata, di descrizioni, di computi .... Rispetto a tale perizie si operano le seguenti correzioni:
  2. il compenso viene ridotto alla metà per perizie sommarie, cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali, esposto in una breve relazione riassuntiva;
  3. il compenso viene raddoppiato per perizie analitiche, cioè integrate da specifiche e distinte dello stato e del valore dei singoli elementi oggetto di perizia.

Le spese sostenute possono essere esposte:

  1. analiticamente
  2. conglobando le spese ed i compensi accessori in una misura percentuale calcolata sull'onorario risultante

La scelta tra le due ipotesi deve essere valutata preventivamente in ragione delle prestazioni e della probabile incidenza delle spese.

2. ONORARIO A VACAZIONE

L'art. 4 della Legge 146/1949 prevede le modalità di esposizione delle vacazioni necessarie per l'adempimento dell'incarico.

Le vacazioni devono essere esposte in un elenco dettagliato, per giorno, durata e tipo di prestazione.

Le spese sostenute devono essere esposte analiticamente ai sensi dell'art. 6 della Legge 143/1949.

3. ONORARIO A DISCREZIONE

E' un onorario, previsto dall'art. 5 della Legge 146/1949, applicabile preferibilmente in casi particolari, quali, ad esempio:

  1. giudizi arbitrali
  2. amichevoli componimenti

Le spese sostenute ed i compensi accessori(artt. 6 e 4 della Legge 143/1949) devono essere già ricompresi nel compenso discrezionale (di cui pertanto sono parte integrante).