Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Perizie di variante - Note esplicative


PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Si fa riferimento ai diversi tipi di variante che possano interessare una progettazione già eseguita.

Le sigle che seguono si riferiscono a:

  1. OV = Onorario di Variante

  2. K = Percentuale interpolata dalla Tabella A

  3. B = Aliquota (o somma di aliquote) di Tabella B

1° CASO

Aumento dell'importo originario per semplice assestamento, senza cioè dover introdurre nuovi prezzi o affrontare lavoro di nuova progettazione.

 

Importo originario € 51.645,69

Aumento progetto originario

+ € 10.329,14

Importo finale dei lavori € 61.974,83

Le competenze vanno calcolate sull'importo finale di € 61.974,83.

OV = (€ 61.974,83 x K120 x B)

N.B.: In questo caso le competenze per la variante non sono di tipo aggiuntivo e pertanto l'onorario per il progetto originario, se percepito, deve intendersi come acconto.

2° CASO

Aumento dell'importo originario per l'introduzione di nuove categorie di lavori. Il progetto originario non ha subito variazioni.

 

Importo originario € 51.645,69

Aumento progetto originario

+ € 10.329,14

Importo finale dei lavori € 61.974,83

Le competenze per progettazione (ed eventuale direzione dei lavori) vanno calcolate sull'importo di € 10.329,14

OV = (€ 10.329,14 x K20 x B)

N.B.: In questo caso le nuove opere vengono considerate come un nuovo incarico.

3° CASO

Variante senza aumento di importo del progetto originario ma con variazione delle categorie previste per inserimento di nuovi prezzi e lavori.

Importo originario € 51.645,69

 

€ 41.316,55 di opere del progetto originario eseguite regolarmente

€ 10.329,14 di opere del progetto originario non eseguite e sostituite con altre non previste e di pari importo

Importo finale dei lavori € 51.645,69

Le competenze per la variante vanno compensate per differenza tra le spettanze per un progetto di € 72.303,97 di importo progettuale (progetto originario più il valore assoluto delle opere aggiunte e o variate) e quello del progetto originario.

OV = (€ 72.303,97 x K140 x B) - (€ 51.645,69 x K100 x B)

N.B.: In questo caso è comunque dovuto l'onorario del progetto originario

4° CASO

Variante in aumento per variazione delle categorie originarie e per introduzione di nuovi prezzi.

Importo originario € 51.645,69

 

Lavori dell'appalto originario € 41.316,55

€ 10.329,14 di opere del progetto originario non eseguite e sostituite con altre non previste e di pari importo

Aumento progetto originario

+ € 10.329,14

Importo finale dei lavori € 61.974,83

Le competenze per la variante vanno compensate per differenza tra le spettanze per un progetto di € 82.633,10 di importo progettuale (progetto originario più il valore assoluto delle opere aggiunte e o variate) e quello del progetto originario.

OV = (€ 82.633,10 x K160 x B) - (€ 51.645,69 x K100 x B)

N.B.: In questo caso è comunque dovuto l'onorario del progetto originario

5° CASO

Variante in diminuzione per opere del progetto originario non eseguite

Importo originario € 51.645,69

 

Lavori dell'appalto originario € 41.316,55

€ 10.329,14 di opere del progetto originario non eseguite

Importo finale dei lavori € 41.316,55

Le competenze per la variante vanno compensate per differenza tra le spettanze per un progetto di € 61.974,83 di importo progettuale (il progetto originario più il valore assoluto delle opere non eseguite) e quello del progetto originario.

OV = (€ 61.974,83 x K120 x B) - (€ 51.645,69 x K100 x B)

N.B.: In questo caso è comunque dovuto l'onorario del progetto originario

6° CASO

Caso limite: la variante interessa tutte le categorie delle opere progettate

Importo originario € 51.645,69

€ 51.645,69 di opere variate

Importo finale dei lavori € 51.645,69

Le competenze per la variante vanno compensate per differenza tra le spettanze per un progetto di € 103.291,38 di importo progettuale (il progetto originario più il valore assoluto delle opere non eseguite) e quello del progetto originario.

OV = (€ 103.291,38 x K200 x B) - (€ 51.645,69 x K100 x B)

N.B.: In questo caso è comunque dovuto l'onorario del progetto originario

Si ricorda che:

  1. nel caso di prestazioni relative ad opere appartenenti a classi e categorie diverse gli onorari vanno calcolati separatamente per le singole classi o categorie in base agli importi delle opere ad essi relative;

  2. l'incarico limitato originariamente alla sola perizia di variante e suppletiva da diritto all'aumento del 25% per incarico parziale (artt.10/18 T.P.) applicato sull'importo netto dell'onorario relativo alla prestazione eseguita.

ART.2 T.P. SPECIALE URGENZA

L'aumento del 15% per urgenza potrà essere applicato solo nel caso detta urgenza sia esplicitamente menzionata dal Committente nella lettera o disciplinare di incarico oppure in lettera successiva all'incarico e che il Committente risulti a conoscenza della relativa maggiorazione.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell'art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%

Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Art.3 D.M. 4 aprile 2001 conglobamento spese e compensi accessori

  1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4 e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni (€ 25.822,84) e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi (€ 51.645.689,91). Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

  2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.