Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Testo Unico della Tariffa per le Prestazioni Professionali dei Geometri, legge 2 marzo 1949, n.144


TESTO UNICO DELLA TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOMETRI

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144

(G.U. 20-4-1949, n. 91-suppl.)

Modificata ai sensi della LEGGE 4 GENNAIO 1951, N. 32

(G.U. 8-2-1951, n. 32)

LEGGE 7 OTTOBRE 1957, N. 974

(G.U. 29-10-1957, n. 268)

LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1164

Con gli aggiornamenti disposti con:

Decreto Ministeriale 25 marzo 1966

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1971

Decreto Ministeriale 16 aprile 1976

Decreto Ministeriale 4 marzo 1980

Decreto Ministeriale 16 settembre 1982

Decreto Ministeriale 7 settembre 1988, n. 407

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596

Decreto Ministeriale 3 settembre 1997, n. 418

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELLA TARIFFA

La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli articoli 16 e 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra per l'attuazione della legge 24 giugno 923, n. 1395). Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

Art. 2 - CIRCOSCRIZIONE

Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3 - OBBLIGATORIETÀ

L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentesi a prestazioni di carattere continuativo.

Art. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE

E' facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

Art. 5

La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.

Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

Art. 6 - ONERI DI LIQUIDAZIONE

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3 per cento dell'onorario complessivo liquidato, con un minimo di L. 18.000/€ 9,30 ed un massimo di L. 360.000/€ 185,92. Quando la richiesta è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

Art. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

IMPIEGO RIPETUTO DELLA STESSA PRESTAZIONE

La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.

Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che lo compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

Art. 8 - CASI DI INAPPLICABILITA'

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

Art. 9 - ESECUZIONE D'URGENZA

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 10 - INTERRUZIONE DELL'INCARICO

Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.

Art. 11 - INCARICHI COLLEGIALI

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.

Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra e con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

Art. 12 - VARIANTI

Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.

Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

Art. 13 - DIRITTI DEL COMMITTENTE

Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 14 - ANTICIPI

Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.

Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

Art. 15 - PAGAMENTO A SALDO

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 16 - CONTRADDITTORI

Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari.

Art. 17 - CONSULTAZIONI ALTRI PROFESSIONISTI

Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Art. 18 - COLLABORATORI

Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacazioni.

Capo II - DELLE SPECIFICHE

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE

Art. 19 - CONTENUTO DELLE SPECIFICHE

La specifica deve contenere:

  1. l'intestazione del professionista;

  2. le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari clausole o accordi);

  3. la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli articoli da 1 a 25;

  4. il computo dei compensi indicati dagli articoli 28 e 31 quando competono;

  5. il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 26.

Art. 20 - COMPENSI CHE SONO SEMPRE DOVUTI AL GEOMETRA

Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:

le indennità, rimborsi e diritti di cui agli articoli da 21 a 25;

le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli articoli 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa

Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (articoli da 29 a 32) devono sempre essere aggiunti:

le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli articoli da 21 a 25;

le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'articolo 31; e, quando ne sussistano i motivi:

  • i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'articolo 18;

  • le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

Art. 21 - SPESE DA RIMBORSARE

Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

  1. spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;

  2. retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;

  3. spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;

  4. spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  5. spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'aricolo. 13.

Art. 22 - TARIFFA CHILOMETRICA

Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con i veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennità di L. 131/€ 0,0680 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

Art. 23 - PERCENTUALE SULLE SPESE

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi dell'articolo 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10 per cento.

N.B.: INDENNITA' E RIMBORSI

Particolare attenzione va posta nel caso di specifiche riflettenti lavori da liquidarsi a percentuale. L'art. 4 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1966 (<<Modifica della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri>>) stabilisce: <<il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha la facoltà di essere compensato a norma degli articoli 21, 22, 23, 25 della tariffa, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli indicati, nonchè gli eventuali compensi a vacazione di cui all'art. 31 della stessa tariffa ed all'art. 1, terzo comma del presente decreto, in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. In caso di disaccordo con il committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio del Collegio, sempre però entro il predetto limite massimo>>.

Art. 24 - DIRITTI DI COPIA

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lettera d) dell'articolo 21 spetta al geometra per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 25 - INDENNITA' FISSE E DIRITTI

Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di L. 196/€ 0,1012 massimo di L. 984/€ 0,5082.

Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di L. 1.968/€ 1,0164.

Art. 26 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO

L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'articolo 2 può essere valutato:

  1. in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);

  2. in ragione della estensione (onorari a misura);

  3. in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);

  4. in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).

Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

Capo III - TARIFFA DEGLI ONORARI

ONORARI A VACAZIONE

Art. 27 - PRESTAZIONI DA COMPUTARE IN RAGIONE DEL TEMPO

Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

Art. 28

E' sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi articolo 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi articolo 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

Art. 29

Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

  1. i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;

  2. gli inventari e le consegne dei fabbricati;

  3. le determinazioni e verifiche di confini;

  4. i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi articolo 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;

  5. i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'articolo 37;

  6. i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di 5 (cinque ettari);

  7. le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000/€ 103,29;

  8. il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non è determinabile in superficie;

  9. i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di 5 (cinque) ettari;

  1. i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35);

  2. la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'articolo 62;

  3. la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;

  4. la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59).

Art. 30 - COMPUTO DELLE VACAZIONI

Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di 2 e più di 10 vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi articolo 33).

Art. 31 - ONORARIO INTEGRATIVO A VACAZIONE

Nei casi previsti dall'articolo 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazione è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione è fissata in ragione di:

lire 43.500/€ 22,47 per il geometra;

lire 27.000/€ 13,94 per gli aiutanti di concetto.

Art. 32 - ONORARI PER LAVORI A VACAZIONI

Nei casi previsti dall'articolo 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli dal 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di:

lire 87.000/€ 44,93 per il geometra;

"null"

lire 55.000/€ 28,41 per gli aiutanti di concetto.

Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonchè del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.

Art. 33 - LAVORI NOTTURNI E DISAGIATI

Vedere in proposito l'articolo 1, comma terzo, D.M. 25 marzo 1966. (<<Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.>>).

Art. 34 - RILIEVI SOTTERRANEI O IN ACQUA

Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25 marzo 1966. (<<Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.>>)

Art. 35 - TELEFERICHE E FUNIVIE

Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25 marzo 1966. (<<Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.>>)

Art. 36 - CONFERENZE

Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 655/€ 0,3383.

Art. 37 - TIPI DI FRAZIONAMENTO

Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazione di cui alla lettera f) dell'articolo 29 va aggiunto un compenso di lire 788/€ 0,4070 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

ONORARI A MISURA

Art. 38 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A MISURA

Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli articoli 28 e 31 e i rimborsi di cui agli articoli da 21al 25.

Art. 39

Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:

  1. operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre 5 (cinque) ettari;

  2. misura dei fondi rustici e urbani;

  3. consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre 5 (cinque) ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

LAVORI TOPOGRAFICI

Art. 40 - RILIEVI TOPOGRAFICI

Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.

Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli dal 21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.

I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 per cento.

Per i rilievi nella scala 1: 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 per cento.

Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 per cento.

Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 per cento;

superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento;

superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento;

superfici oltre 150 ettari, 20 per cento.

RILEVI DEI TERRENI - TABELLA A2

Rilevi nella scala 1:2000, per ogni ettaro

Natura del Terreno

Eidotipo ril.plan. calcolo e disegno della planimetria

Rilievo e disegno altimetrico per punti

Rilievo e disegno altimetrico per curve orizzontali equidistanti due metriRilievo e disegno altimetrico per curve orizzontali equidistanti cinque metriRilievo e disegno altimetrico per curve orizzontali equidistanti dieci metriCalcolo delle superfici

A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi

in pianura

L. 50.200

€ 25,93

L. 15.070

€ 7,78

L. 30.130

€ 15,56

L. 26.230

€ 13,55

L. 20.070

€ 10,37

L. 8.020

€ 4,14

in collina

L. 60.260

€ 31,12

L. 23.260

€ 12,01

L. 44.180

€ 22,82

L. 36.130

€ 18.66

L. 28.110

€ 14,52

L. 10.030

€ 5,18

in montagna

L. 80.340

€ 41,49

L. 27.390

€ 14,15

L. 50.210

€ 25,93

L. 44.180

€ 22,82

L. 36.130

€ 18,66

L. 12.030

€ 6,21

B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua,strade, fabbricati

in pianura

L. 70.290

€ 36,30

L. 23.620

€ 12,20

L. 40.160

€ 20,74

L. 34.120

€ 17,62

L. 30.130

€ 15,56

L. 10.030

€ 5,18

in collina

L. 80.340

€ 41,49

L. 31.620

€ 16,33

L. 54.210

€ 28,00

L. 48.210

€ 24,90

L. 38.150

€ 19,70

L. 12.030

€ 6,21

in montagna

L. 100.420

€ 51,86

L. 40.460

€ 20,90

L. 68.280

€ 35,26

L. 56.230

€ 29,04

L. 46.180

€ 23,85

L. 14.050

€ 7,26

C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili

in pianura

L. 90.380

€ 46,68

L. 33.220

€ 17,16

L. 52.200

€ 26,96

L. 44.180

€ 22,82

L. 35.630

€ 18,40

L. 10.030

€ 5,18

in collina

L. 100.420

€ 51,86

L. 41.140

€ 21,25

L. 66.280

€ 34,23

L. 56.230

€ 29,04

L. 46.180

€ 23,85

L. 12.030

€ 6,21

in montagna

L. 120.510

€ 62,24

L. 50.220

€ 25,94

L. 80.340

€ 41,49

L. 64.260

€ 33,19

L. 52.200

€ 26,96

L. 14.050

€ 7,26

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.

Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.

Art. 41 - TRIANGOLAZIONI E POLIGONAZIONI

  1. Le triangolazioni secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 18.860/€ 9,74 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sè stante, e in ragione di lire 13.200/€ 6, 82 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'art. 40 della tariffa aoprovata con legge 2 marzo 1949, n. 144, oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.

  2. Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 7.545/€ 3,90 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

Art. 42 - RILIEVI DI STRADE E CANALI

  1. Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

  2. Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:

per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da lire 3.770/€ 1,9470 a lire 7.545/€ 3,8967;

per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 3.770/€ 1,9470 a lire 7.545/€ 3,8967 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, in collina o in montagna.

Art. 43 - MISURA DEI FONDI RUSTICI

La misura dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli apprezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (articoli da 21 a 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (articoli 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella B2.

MISURA DEI FONDI RUSTICI - TABELLA B2

ESTENSIONEIn pianuraIn collinaIn montagna
Fino a 10 ettari per ettaro

L. 57.061/€ 29,47

L. 75.874/€ 39,19

L. 93.365/€ 48,22

Per 50 ettari per ettaro

L. 41.084/€ 21,22

L. 60.256/€ 31,12

L. 78.160/€ 40,37

Per 100 ettari per ettaro

L. 29.676/€ 15,33

L. 48.830/€ 25,22

L. 67.312/€ 34,76

Per 150 ettari ed oltre per ettaro

L. 25.105/€ 12,97

L. 32.817/€ 16,95

L. 62.968/€ 32,52

Per le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento.

Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50 per cento.

Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 per cento.

Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento.

Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l'indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 per cento.

Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazione.

Art. 44 - RILIEVI DEI CENTRI ABITATI

Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a 5 ettari e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C2.

RILIEVI DEI CENTRI ABITATI - TABELLA C2

OPERAZIONIScala 1 : 500Scala 1 : 1.000Scala 1 : 2.000
Rilievi e tipi, per ogni ettaro:

in pianura

L. 273.899

€ 141,46

L. 260.211

€ 134,39

L. 232.809

€ 120,24

in collina L. 334.730

€ 172,87

L. 321.011

€ 165,79

L. 390.864

€ 201,86

in montagna L. 403.789

€ 208,54

L. 390.864

€ 201,86

L. 364.816

€ 188,41

Calcolo delle superfici per ogni ettaro:

in pianura

L. 68.476

€ 35,36

L. 65.052

€ 33,60

L. 58.202

€ 30,06

in collina

L. 83.682

€ 43,22

L. 80.333

€ 41,49

L. 97.716

€ 50,47

in montagna

L. 100.970

€ 52,15

L. 97.716

€ 50,47

L. 91.204

€ 47,10

Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

Art. 45 - RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI

I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2.

RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI - TABELLA D2

OPERAZIONIScala fino a 1 : 50Scala fino a 1 : 100Scala fino a 1 : 200Scala fino a 1 : 500
A) Pianta delle aree fabbricabili:

Fino a mq. 1.000 al mq.

L. 175/€ 0,0904

L. 170/€ 0,0878

L. 160/€ 0,0826

L. 150/€ 0,0775

Da mq. 1.000 a mq. 5.000 al mq.L. 165/€ 0,0852L. 160/€ 0,0826L. 145/€ 0,0749L. 130/€ 0,0671
Da mq. 5.000 a mq.10.000 al mq.L. 135/€ 0,0698L. 115/€ 0,0594L. 100/€ 0,0516L. 80/€ 0,0413
Oltre mq. 10.000 al mq.L. 120/€ 0,0620L. 105/€ 0,0542L. 90/€ 0,0465L. 75/€ 0,0387

B) Piante, oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare:

Superficie fino a mq. 299 al mq.

L. 1.240/€ 0,6404

L. 1.080/€ 0,5578

L. 990/€ 0,5113

L. 580/€ 0,2995

Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 al mq.L. 910/€ 0,4700L. 740/€ 0,3822L. 580/€ 0,2995L. 395/€ 0,2040
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 al mq.L. 830/€ 0,4287L. 660/€ 0,3409L. 510/€ 0,2634L. 330/€ 0,1704
Superficie oltre mq. 1.000 al mq.L. 740/€ 0,3822L. 580/€ 0,2995L. 410/€ 0,2117L. 250/€ 0,1291

C) Piante. oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in elevazione:

Superficie fino a mq. 299 al mq.

L. 1.820/€ 0,9400

L. 1.650/€ 0,8522

L. 1.570/€ 0,8108

L. 1.490/€ 0,7695

Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 al mq.L. 1.570/€ 0,8108L. 1.400/€ 0,7230L. 1.320/€ 0,6817L. 1.240/€ 0,6404
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 al mq.L. 1.410/€ 0,7282L. 1.240/€ 0,6404L. 1.160/€ 0,5991L. 330/€ 0,2117
Superficie oltre mq. 1.000 al mq.L. 1.240/€ 0,6404L. 1.080/€ 0,5578L. 990/€ 0,5113L. 330/€ 0,1704
D) Prospetti semplici:

Superficie fino a mq. 299 al mq.

L. 2.150/€ 1,1104

L. 1.820/€ 0,9400

L. 1.400/€ 0,7230

Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 al mq.L. 1.820/€ 0,9400L. 1.490/€ 0,7695L. 1.075/€ 0,5552
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 al mq.L. 1.410/€ 0,7282L. 1.325/€ 0,6843L. 990/€ 0,5113
Superficie oltre mq. 1.000 al mq.L. 1.490/€ 0,7695L. 1.160/€ 0,5991L. 830/€ 0,4287
E) Prospetti complessi:

Superficie fino a mq. 299 al mq.

L. 3.140/€ 1,6217

L. 2.560/€ 1,3221

L. 1.980/€ 1,0226

Superficie da mq. 300 fino a mq. 599 al mq.L. 2.810/€ 1,4512L. 2.315/€ 1,1956L. 1.820/€ 0,9400
Superficie da mq. 600 fino a mq. 1.000 al mq.L. 2.840/€ 1,2808L. 2.070/€ 1,0691L. 1.655/€ 0,8547
Superficie oltre mq. 1.000 al mq.L. 2.150/€ 1,1104L. 1.820/€ 0,9400L. 1.490/€ 0,7695

Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento.

Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

Art. 46 - LOTTIZZAZIONI

In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera A) della tabella D2) possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI

Art. 47 - CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI, BILANCIO

Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito. Fermi i compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base all'allegata tabella E2.

CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI E BILANCI - TABELLA E2

ESTENSIONI Pianura a cultura Intensiva

Consegne e inventari

Pianura a cultura Intensiva

Bilanci

Pianura a cultura Estensiva

Consegne e inventari

Pianura a cultura Estensiva

Bilanci

Collina a coltura Intensiva

Consegne e inventari

Collina a coltura Intensiva

Bilanci

Collina a coltura Estensiva

Consegne e inventari

Collina a coltura Estensiva

Bilanci

Montagna

Consegne e inventari

Montagna

Bilanci

Vigneti, frutteti, vivai e boschi di alto fusto

Consegne e inventari

Vigneti, frutteti, vivai e boschi di alto fusto

Inventari e classificazione delle piante

Da Ha 5 a 10 L. 9.063

€ 4,.68

L. 5.286

€ 2,73

L. 4.531

€ 2,34

L. 2.643

€ 1,36

L. 10.384

€ 5,36

L. 5.822

€ 3,01

L. 5.286

€ 2,73

L. 2.832

€ 1,46

L. 11.517

€ 5,95

L. 6.419

€ 3,32

L. 12.839

€ 6,63

L. 9.063

€ 4,.68

Per Ha 25 L. 7.552

€ 3,90

L. 4.342

€ 2,24

L. 3.776

€ 1,95

L. 2.172

€ 1,12

L. 8.685

€ 4,49

L. 4.904

€ 2,53

L. 4.438

€ 2,29

L. 2.359

€ 1,22

L. 9.817

€ 5,07

L. 5.286

€ 2,73

L. 10.950

€ 5,66

L. 7.552

€ 3,90

Per Ha 50 L. 6.231

€ 3,22

L. 3.588

€ 1,85

L. 3.116

€ 1,61

L. 1.794

€ 0,93

L. 7.174

€ 3,71

L. 4.153

€ 2,14

L. 3.682

€ 1,90

L. 2.171

€ 1,12

L. 8.307

€ 4,29

L. 4.342

€ 2,24

L. 9.251

€ 4,78

L. 6.231

€ 3,22

Per Ha 100 L. 5.098

€ 2,63

L. 3.019

€ 1,56

L. 2.548

€ 1,32

L. 1.510

€ 0,78

L. 5.851

€ 3,02

L. 3.588

€ 1,85

L. 3.020

€ 1,56

L. 1.698

€ 0,88

L. 6.985

€ 3,61

L. 3.588

€ 1,85

L. 7.741

€ 4,00

L. 5.098

€ 2,63

Per Ha 150 e oltre L. 4.152

€ 2,15

L. 2.643

€ 1,36

L. 2.077

€ 1,07

L. 1.322

€ 0,68

L. 4.721

€ 2,44

L. 3.209

€ 1,66

L. 2.455

€ 1,27

L. 1.510

€ 0,78

L. 5.852

€ 3,02

L. 3.019

€ 1,56

L. 6.419

€ 3,32

L. 3.723

€ 1,92

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'articolo 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30 per cento.

ONORARI A PERCENTUALE

  1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

Tr = Ti x (Ir : Ii)t

dove:

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;

Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;

Ir = importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata;

Ii = importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento;

t = tangente della retta delle tariffe.

  1. Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili superiori sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.

  2. Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare>>.

OPERAZIONI DI ESTIMO

Art. 48 - STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI

Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

  1. stima analitica corredata della descrizione dettaglia ta dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;

  2. stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

  3. giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

Oltre ai compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3.

STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI - TABELLA F3

VALORE STIMATO Stima analitica

t = - 0,28

Stima sommaria

t = - 0,28

Giudizio di stima

t = - 0,28

L. 10.000.000/€ 5.164,572,26411,01330,4036
L. 15.000.000/€ 7.746,852,01220,90450,3602
L. 20.000.000/€ 10.329,141,86470,83450,3324
L. 30.000.000/€ 15.493,711,66450,74500,2967
L. 40.000.000/€ 20.658,281,53570,68730,2737
L. 50.000.000/€ 25.822,841,44270,64570,2572
L. 70.000.000/€ 36.151,981,31300,58760,2340
L. 100.000.000/€ 51.645,691,18820,53180,2118
L. 150.000.000/€ 77.468,531,06070,47470,1891
L. 200.000.000/€ 103.291,380,97860,43800,1744
L. 300.000.000/€ 154.937,070,87360,39100,1557
L. 400.000.000/€ 206.582,760,80600,36070,1437
L. 500.000.000/€ 258.228,450,75710,33890,1350
L. 700.000.000/€ 361.519,830,68910,30840,1228
L. 1.000.000.000/€ 516.456,900,62360,27910,1111

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a L. 100.000/€51,65 l'onorario può essere valutato a vacazioni o a discrezione.

Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

I rilievi per gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc., connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

Art. 49 - MISURA E STIMA DELLE SCORTE MORTE, DELLA LEGNA E PIANTE

  1. Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

    Importo di stima fino a L. 50.000/€ 25,82 onorario5,57%

    con un minimo di L. 3.279/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

    Importo di stima fino a L. 100.000/€ 51,65 onorario4,10%

    con un minimo di L. 3.279/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

    Importo di stima fino a L. 500.000/€ 258,23 onorario2,79%

    con un minimo di L. 3.279/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

    Importo di stima fino a L. 1.000.000/€ 516,46 onorario2,13%

    con un minimo di L. 3.279/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

    Importo di stima fino a L. 5.000.000/€ 2.582,28 onorario1,63%

    con un minimo di L. 3.279/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

  1. Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per cento. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

  2. Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

Art. 50 - STIMA DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO

Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

Importo di stima fino a L. 50.000/€ 25,82 onorario9,84%

con un minimo di L. 3.280/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

Importo di stima fino a L. 100.000/€ 51,65 onorario8,20%

con un minimo di L. 3.280/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

Importo di stima fino a L. 300.000/€ 154,94 onorario6,89%

con un minimo di L. 3.280/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

Importo di stima fino a L. 500.000/€ 258,23 onorario5,56%

con un minimo di L. 3.280/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

Importo di stima fino a L. 2.500.000/€ 1.291,14 onorario2,95%

con un minimo di L. 3.280/€ 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31

Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G3, quando tale stima sia stata eseguita.

Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'articolo 16 per i contraddittori.

Art. 51 - STIME, INVENTARI E CONSEGNE DI FABBRICATI

L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si procede con uno dei seguenti criteri:

  1. stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;

  2. stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

  3. giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G3.

VALORE STIMATO Stima analitica

t = - 0,28

Stima sommaria

t = - 0,28

Giudizio di stima

t = - 0,28

L. 10.000.000/€ 5.164,572,82941,71320,6749
L. 15.000.000/€ 7.746,852,52571,52930,6024
L. 20.000.000/€ 10.329,142,33021,41090,5558
L. 30.000.000/€ 15.493,712,08021,25950,4962
L. 40.000.000/€ 20.658,281,91921,16200,4578
L. 50.000.000/€ 25.822,841,80291,09170,4300
L. 70.000.000/€ 36.151,981,64080,99350,3914
L. 100.000.000/€ 51.645,691,48490,89910,3542
L. 150.000.000/€ 77.468,531,32550,80260,3162
L. 200.000.000/€ 103.291,381,22290,74050,2917
L. 300.000.000/€ 154.937,071,09170,66100,2604
L. 400.000.000/€ 206.582,761,00720,60980,2402
L. 500.000.000/€ 258.228,450,94620,57290,2257
L. 700.000.000/€ 361.519,830,86110,52140,2054
L. 1.000.000.000/€ 516.456,900,77930,47180,1859

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

Per importi inferiori a lire 100.000/€ 51,65 l'onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G3.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

Art. 52 - DIVISIONE PATRIMONIALE

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti valori. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione del progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.

Art. 53 - STIME PER ESPROPRIAZIONE

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3, applicando, le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove opere) delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio. Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

Art. 54 - PERIZIE PER AFFITTI DI FONDI RUSTICI E URBANI

L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:
Canone di locazioneFondi rusticiFondi Urbani
Fino a L. 50.000/€ 25,8211,15%con un minimo di lire 4.921/€ 2,547,87%con un minimo di lire 3.281/€ 1,69
Per L. 100.000/€ 51,6510,17%con un minimo di lire 4.921/€ 2,546,89%con un minimo di lire 3.281/€ 1,69
Per L. 200.000/€ 103,299,18%con un minimo di lire 4.921/€ 2,545,90%con un minimo di lire 3.281/€ 1,69
Per L. 500.000/€ 258,236,89%con un minimo di lire 4.921/€ 2,544,92%con un minimo di lire 3.281/€ 1,69
Per L. 2.500.000/€ 1.291,143,93%con un minimo di lire 4.921/€ 2,542,95%con un minimo di lire 3.281/€ 1,69

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

COSTRUZIONI CIVILI STRADALI E IDRAULICHE

Art. 55 - IMPORTO A CUI SI APPLICA L'ONORARIO

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 56 - PRESTAZIONI NELLE COSTRUZIONI

Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi articoli 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'articolo 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Art. 57 - CLASSIFICA DELLE COSTRUZIONI

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti:

  1. costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;

  2. costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie;

  3. case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;

  4. restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;

  5. impianti di servizi primari.

Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra

  1. strade e canali;

  2. strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio;

  3. arginature e lavori di terra;

  4. manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti;

  1. impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

Categoria III - Bonifiche

  1. bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo;

  2. bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità;

  3. progetti di bonifica agraria.

Art. 58 - ONORARI PER LE COSTRUZIONI

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H4.

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'articolo 56, purchè non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I2.

COSTRUZIONI - TABELLA H4

(Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57 della tariffa)

IMPORTO

DELL'OPERA

Categora I

Costruzioni rurali, civili e industriali

Categoria II

Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra

Categoria III

Bonifiche

A

t =

- 0,20

B

t =

- 0,20

C

t =

- 0,20

D

t =

- 0,20

E

t =

- 0,20

F

t =

- 0,25

G

t =

- 0,25

H

t =

- 0,25

I

t =

- 0,25

L

t =

- 0,23

M

t =

- 0,32

N

t =

- 0,32

O

t =

- 0,28

L. 10.000.000

€ 5.164,57

8,261510,840411,730526,249317,42377,766611,64999,621212,11999,412710,409212,12329,4232
L. 15.000.000

€ 7.746,85

7,61809,996110,816814,983616,06667,017910,52698,693710,95168,57469,142610,64808,4119
L. 20.000.000

€ 10.329,14

7,19219,437210,212014,145815,16826,53099,79648,090410,19168,02568,33859,71167,7609
L. 30.000.000

€ 15.493,71

6,63198,70219,416613,044013,98675,90138,85207,31059,20927,31107,32388,52986,9279
L. 40.000.000

€ 20.658,28

6,26118,21558,890112,315613,20475,49188,23786,80328,57016,84296,67977,77966,3918
L. 50.000.000

€ 25.822,84

5,98787,85698,502011,777112,62845,19387,79086,43418,10516,50066,21947,24356,0046
L. 70.000.000

€ 36.151,98

5,59817,34567,948711,010711,80654,77487,16224,91507,45126,01655,58456,50415,4648
L. 100.000.000

€ 51.645,69

5,21276,83997,401410,252610,99364,36756,55125,41046,81555,54264,98215,80254,9454
L. 150.000.000

€ 77.468,53

4,80666,30716,82499,454010,13733,94655,91974,88886,15855,04914,37595,09654,4146
L. 200.000.000

€ 103.291,38

4,53795,95446,44338,92549,57053,67265,50894,54965,73124,72583,99104,64824,0730
L. 300.000.000

€ 154.937,07

4,18445,49065,94148,23028,82503,31864,97794,11105,17874,30513,50544,08263,6358
L. 400.000.000

€ 206.582,76

3,95055,18365,60927,77008,33163,08834,63243,82574,81934,02943,19713,72363,3545
L. 500.000.000

€ 258.228,45

3,77804,95745,36447,43097,96802,92074,38113,61824,55783,82782,97683,46703,1513
L. 700.000.000

€ 361.519,83

3,53224,63185,01536,94737,44942,68514,02763,32624,19013,54282,67293,11312,8679
L. 1.000.000.000

€ 516.456,90

3,28904,31574,67006,46896,93652,45603,68403,04253,83273,26372,38462,77732,5954

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI - TABELLA I2

PRESTAZIONI

PARZIALI

Categoria I

Costruzioni rurali, civili e industriali

Categoria II

Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra

Categoria III

Bonifiche

Aggiorna- mento di progetto
ABCDEFGHILMNO
a) Progetto di massima (*)0,13 (*)0,13 (*)0,13 (*)0,10 (*)0,16 (*)0,140,140,140,060,070,060,060,10
b) Preventivo sommario0,020,020,020,030,030,060,060,060,040,040,020,020,03
c) Progetto esecutivo0,280,280,280,200,250,270,270,270,240,230,190,190,220,40
d) Preventivo particolareggiato0,120,120,120,120,100,080,080,080,060,100,060,060,100,20
e) Particolari costruttivi0,080,080,080,100,080,020,020,020,150,100,090,090,040,10
f) Capitolati e contratti0,050,050,050,040,050,070,070,070,090,090,100,100,080,10
g) Direzione lavori0,250,250,250,340,220,240,240,240,240,240,300,300,24
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione0,030,030,030,030,060,050,050,050,060,060,060,060,06
i) Liquidazione dei lavori0,040,040,040,040,050,070,070,070,060,070,120,120,13

Totale

1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione.

Art. 59 - PRESTAZIONI PARZIALI. AGGIORNAMENTO DI PROGETTI

Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'articolo 56, l'onorario risultante dalla tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna "aggiornamenti di progetti" vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,92 per cento sull'importo da ripartire.

L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

CONTABILITA' DEI LAVORI

La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella M. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente.

TABELLA M2

IMPORTO DELL'OPERAOnorario per ogni 100 lire/€ 0,0516 di opere contabilizzate
Fino a L. 10.000.000/€ 5.164,57 2,89%
Sul di più fino a L. 20.000.000/€ 10.329,142,35%
Sul di più fino a L. 50.000.000/€ 25.822,841,74%
Sul di più fino a L. 100.000.000/€ 51.645,691,23%
Sul di più e oltre L. 100.000.000/€ 51.645,70 1,04%

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamento e manutenzione, sono maggiorati come appresso:

  1. per riparazioni e trasformazioni del 20%

  2. per aggiunte e ampliamenti del 10%

  3. per ordinaria amministrazione del 60%

COLLAUDI OPERE DI TERZI

I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta.

TABELLA N

IMPORTO O VALORE DELL'OPERAPer ogni 100 lire d'importo/€ 0,0516
Collaudo ed esame atti contabili

t = - 0,22

Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, coutenti, ecc.

t = - 0,20

L. 10.000.000/€ 5.164,570,45080,7303
L. 15.000.000/€ 7.746,850,41240,6734
L. 20.000.000/€ 10.329,140,38710,6358
L. 30.000.000/€ 15.493,710,35400,5862
L. 40.000.000/€ 20.658,280,33230,5535
L. 50.000.000/€ 25.822,840,31640,5293
L. 70.000.000/€ 36.151,980,29380,4949
L. 100.000.000/€ 51.645,690,27170,4608
L. 150.000.000/€ 77.468,530,24850,4249
L. 200.000.000/€ 103.291,380,23320,4011
L. 300.000.000/€ 154.937,070,21330,3699
L. 400.000.000/€ 206.582,760,20020,3492
L. 500.000.000/€ 258.228,450,19070,3340
L. 700.000.000/€ 361.519,830,17700,3122
L. 1.000.000.000/€ 516.456,900,16370,2907

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

ONORARI A DISCREZIONE

Art. 60 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A DISCREZIONE

Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli da 21 a 25.

Sono valutati a discrezione:

  1. liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;

  2. consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;

  3. assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordi, transazioni;

  4. memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;

  5. denunce per successioni;

  6. convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili; g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;

  7. opere di consolidamento di terreni e fabbriche;

  8. operazioni di collaudo, prove, assaggi;

  9. operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

Art. 61

Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

Art. 62 - STIMA DEI DANNI DELLA GRANDINE E DELL'INCENDIO DI SCORTE

Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 6.562/€ 3,3890 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (articolo 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.

STIMA DEI DANNI COLONICI

Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 6.562 (vedi articolo 29, lettera m).

PRESTAZIONI VARIE

Art. 63 - STIMA DELLE ACQUE IRRIGUE

Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli articoli da 21 a 25, 28 e 31.

Art. 64 - FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE DI CASE E BENI RUSTICI.

CURATELE DI AZIENDE AGRARIE

In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.

FUNZIONI CONTABILI AMMINISTRATIVE - TABELLA L2

REDDITO DELL'AZIENDAFONDI RUSTICICASE DI ABITAZIONE
% Amministrazione% Curatela
In conduzione direttaA mezzadriaIn affittoIn conduzione direttaA mezzadriaIn affitto% Ammini-strazione% Curatela
Fino a L. 5.000.000

Fino a € 2.582,28

5,838,142,706,9810,484,278,549,70
Da L. 5.000.001 a L. 10.000.000

Da € 2.582,29 a € 5.164.57

4,536,332,095,408,113,326,647,58
Da L. 10.000.001 a L. 50.000.000

Da € 5.164.58 a € 25.822,84

4,085,711,884,847,272,985,956,79
Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000

Da € 25.822,85 a € 51.645,69

3,054,271,413,635,432,234,465,09
Da L. 100.000.001 e oltre

Da € 51.645,70 e oltre

2,603,681,223,124,631,943,854,34

A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.) il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

Art. 65 - PRESTAZIONI PER COMPRAVENDITE, AFFITTI E COLONIE PARZIARIE

L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti secondo la seguente tabella:

ImportiCompravenditeAffitti
Fino a L. 5.000.000/€ 2.582,282,72%2,04%
L. 50.000.000/€ 25.822,84 2,57%1,90%
L. 100.000.000/€ 51.645,69 2,40%1,75%
L. 200.000.000/€ 103.291,38 e oltre2,05%1,45%

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.