Norme e Tariffe

Raccolta Normativa per il Calcolo dei Compensi Professionali

Tariffa Prestazione Geotecnica


GENERALITA'

ART.1 (CAMPO DELLE PRESTAZIONI)

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica) richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa ed in genere di tutte le opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati, nonché di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengono impiegate quali materiali da costruzione.

ART.2 (ARTICOLAZIONI DELLE PRESTAZIONI)

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

a) studi per l’individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto preliminare della costruzione e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geotecnico;

b) compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche, sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;

c) supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:

  1. assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione, da effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessari;

  2. collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;

  3. esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini delle caratterizzazione geotecnica della zona esplorata.

d) esame dei problemi geotecnici posti dalla costruenda opera e delle possibili soluzioni progettuali;

e) calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alla soluzione in definitiva prescelta;

f) stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici o tabelle - degli studi di cui alla precedente lettera d) - dei calcoli di cui alla precedente lettera e) – delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare in fondazione e, per i manufatti in materiali sciolti, anche in elevazione - delle prescrizioni tecniche da inserire in capitolato - ivi comprese quelle relative ai sistemi di collaudo - dell’eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell’opera in esercizio;

g) consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell’opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/o il sottosuolo realizzate in materiali sciolti;

h) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d’opera di cui alla precedente lettera g).

Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte secondo le rispettive classi di appartenenza, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

ART.3 (ONORARI)

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'art.2 sono da valutarsi a percentuale dell’importo totale, delle opere da realizzare, considerate nel loro complesso e cioè sia per parti in fondazione, ovvero interessanti il suolo e/od il sottosuolo, che per quelle in elevazione.

Al riguardo le opere vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi avvertendo che se le prestazioni interessano più di una sottoclasse gli onorari spettanti vanno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:

  1. costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione;

  2. strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e ferrovie in pianura;

  3. strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e ferrovie in collina o montagna - funivie o funicolari;

  4. gallerie ed opere sotterranee in genere - piste e costruzioni aeroportuali - dighe ed argini di ritenuta - ponti e viadotti – sistemazioni di aree in frana o in subsistenza - consolidamenti di opere e strutture esistenti - opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interna.

A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20 e, per la parzializzazione, la tabella P.20, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera d) della tabella vanno sommate quelle delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se effettuate dallo stesso professionista.

Si applicano altresì, oltre alle Disposizioni Generali, del titolo I, i disposti degli artt.19 e 22 del titolo IV.

A maggior specificazione dell'art.19 si precisa che le spese per sondaggi e prove di sito ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal committente, che di norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed amministrativi con le ditte ed i laboratori incaricati. Nel caso che di tali rapporti si faccia carico al professionista, a questi spetta un compenso aggiuntivo pari al 10% del costo delle indagini e prove.

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE, A QUANTITA' O IN FORMA MISTA PER SPECIALIZZAZIONI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE

ART.4 (SPECIALIZZAZIONI D NUOVA CLASSIFICAZIONE)

Per le competenze relative alle prestazioni afferenti campi non compresi nella tariffa e/o derivanti dall'evoluzione della tecnica, delle tecnologie e da specifiche norme di legge vengono emanati appositi decreti del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri dei lavori Pubblici e dell'Industria, commercio e artigianato, su proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, sentite le organizzazioni sindacali.

TABELLE

Le tabelle sono state redatte alla data del luglio 1984, data di approvazione della proposta della presente tariffa da parte dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti che provvederanno al loro adeguamento.

Le tabelle fissano gli onorari dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell’opera e per gli importi determinati. Essi costituiscono valori derivati dall’applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell’aumento degli importi.

Tale legge è espressa dalla seguente formula:

1) X = I(m-1) x 10(q)

dove ‘X’ è l’onorario percentuale corrispondente all’importo delle opere indicato con ‘I’ ed espresso in unità di milioni; ‘X1’ ed ‘X2’ sono le percentuali prefissate per due generici importi ‘I1’ ed ‘I2’ delle opere in unità di milioni per ogni classe:

                     X1

            log ---------

                     X2

m = 1 + -------------

                     I1

            log ---------

                     I2

                  X1

q = log -------------

              I1 (m-1)

Per le opere il cui importo è inferiore all'importo indicato in tabella, i compensi sono valutati discrezionalmente. Per le opere il cui importo è superiore all'importo massimo indicato in tabella i compensi sono valutati discrezionalmente o determinati preventivamente fra le due parti ma non mai inferiori ai compensi ottenuti applicando all'importo delle opere l'onorario percentuale fissato per l'importo massimo indicato in tabella.

Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quando disposto all’articolo 1, il nuovo valore ‘X’ degli onorari percentuali si potrà ricavare applicando la seguente formula:

                   1 + V

2) Xm = ------------------------ (1 / (1 + F)(m-1) x 10q

                   1 + F

dove ‘V’ è il valore percentuale della variazione del costo della vita; ‘F’ è il valore percentuale della variazione del costo dei fabbricati; ‘I’ è l’importo delle opere espresso in unità di milioni.

L’operazione di adeguamento deve tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari percentuali aggiornati si ricaveranno dall’applicazione della formula sopra riportata.

LAVORI STRUTTURALI IN C.A.

Per i lavori strutturali in c.a. l’onorario sarà così calcolato:

On. = I x K1 x K2 + Compensi accessori e conglobati

Dove:

  • I = importo dei lavori strutturali;

  • K1 = aliquota della tabella A corrispondente all’importo (ottenuto per interpolazione);

  • K2 = aliquote della tabella B relative alla classe ‘I’ categoria ‘g’ (generalmente (a+b+c+e+g+i+l) ed eventualmente (d+f).

Alla prestazione così determinata va affiancata, ove resa, la prestazione attinente la redazione della ‘Perizia Geotecnica’ ai sensi della Tabella P20 e della Tabella 20 – classe ‘XVII’ – Ingegneria Geotecnica.

I compensi accessori conglobati sono riconosciuti solo nel caso in cui l’incarico originario è limitato alla sola prestazione geotecnica.

 

ART.2 T.P. SPECIALE URGENZA

L’aumento del 15% per urgenza potrà essere applicato solo nel caso detta urgenza sia esplicitamente menzionata dal Committente nella lettera o disciplinare di incarico oppure in lettera successiva all’incarico e che il Committente risulti a conoscenza della relativa maggiorazione.

RIMBORSO SPESE

Art.13 T.P. conglobamento spese e compensi accessori

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4 e 6.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d’accordo col Committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt.4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Art.4 L. 404/81 conglobamento dei soli compensi accessori in applicazione dell’art.6

L'articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato non più del 20%; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

SCHEMA DI APPLICAZIONE PER LE PERCENTUALI DI RIMBORSO SPESE (ART.13 T.P. E ART.4 L.404/81)

Lavori nel luogo di

residenza:

 

 

Lavori fuori dal luogo

di residenza:

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

 

solo progetto

solo direzione dei lavori

incarico completo

30% - 40%

40% - 50%

30% - 45%

 

40% - 50%

50% - 60%

45% - 55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.6 T.P. rimborso spese documentate

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazioni, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.